FATTI ILLECITI

Autore: Alessandro Calzavara
ASSINEWS 283 – febbraio 2017

 

Una recente sentenza del Tribunale di Padova ripropone il tema della responsabilità del preponente per fatto illecito di propri collaboratori ai danni di terzi. Nella fattispecie oggetto della decisione dei giudici patavini l’attrice lamentava di aver versato una importante somma ad un agente per la stipula di una polizza vita a premio unico con la sua impresa preponente. Quest’ultima contestava la validità del contratto per il quale non risultava pagato il premio. L’attrice quindi chiedeva la condanna in solido dell’agente e dell’impresa preponente al pagamento della somma risultante dovuta sulla base delle condizioni che regolavano il contratto e la relativa particolare tariffa oppure, in subordine, il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1228 e/o 2049 cod. civ..

Il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti dalle parti, ha ritenuto di non accogliere la domanda:
• negando che nel caso si potesse validamente invocare il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento, “in forza del quale l’attrice avrebbe incolpevolmente confidato nella piena legittimazione dell’agente alla stipula di contratti di assicurazione sulla vita”;
• considerando che la polizza era stata disconosciuta dall’impresa e l’attrice non aveva chiesto la verificazione del documento, sicché non poteva tenersene conto nei confronti della preponente;
• rilevando che l’agente non aveva la facoltà di stipulare in nome e per conto della preponente contratti di assicurazione sulla vita, come risultava dal contratto di agenzia pubblicato nel registro delle imprese;
• affermando che non solo non risulta provata la colpa dell’impresa, ma al contrario non può essere ritenuta incolpevole la condotta dell’attrice che avrebbe effettuato il pagamento, tra l’altro, senza verificare i poteri rappresentativi dell’agente.

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