di Cinzia De Stefanis
Dal 23 febbraio all’8 aprile 2016 è possibile presentare alla concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap Spa) la richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti che sono andate in prescrizione prima del 1° aprile 2010. In caso di accoglimento della domanda, sarà corrisposto al massimo il 70% dell’importo della polizza devoluto dall’intermediario al fondo rapporti dormienti.
Le modalità di presentazione delle domande sono state fissate con l’avviso Mise del 18 febbraio 2016. Ricordiamo che le cosiddette polizze dormienti sono polizze vita scadute e andate in prescrizione senza che il beneficiario si sia attivato, entro i termini prestabiliti (in genere uno o due anni dopo la scadenza del contratto), per incassare quanto gli spettava. Casi di presentazione domanda rimborso – Può essere presentata domanda di rimborso delle somme trasferite al fondo rapporti dormienti quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
– per morte dell’assicurato o per scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
– per prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° aprile 2010;
– per rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al fondo rapporti dormienti;
– per non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti due avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti
Presentazione domanda – La domanda può essere presentata in uno dei seguenti modi o per raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Consap Spa – Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 – 00198, Roma (saranno istruite solamente le domande pervenute entro l’8 aprile 2016), o con plico a mano( le domande possono essere presentate all’indirizzo di cui sopra dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì .La data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro datato apposto su di essa da Consap) o infine per posta elettronica certificata (consap@pec.consap.it. Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo di posta elettronica non certificata). Dovrà essere inviata una domanda per ogni singola polizza per la quale si chiede il rimborso. Le domande di rimborso, corredate della relativa documentazione, pervenute a Consap, saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione. Se la documentazione prodotta dall’istante non consente di definire, con accoglimento o reiezione, la domanda di rimborso, Consap provvederà a richiedere le opportune integrazioni all’istante nel termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso. Consap, tenuto presente il termine finale, formulerà nuove richieste documenti nel caso in cui la documentazione continui ad essere incompleta anche all’esito di una prima richiesta di documenti. L’istruttoria si conclude in ogni caso entro il 20 settembre 2016: entro tale data dovranno quindi pervenire tutti i documenti ritenuti utili all’accoglimento della domanda. All’esito dell’istruttoria, Consap, a seconda dei casi, comunica l’accoglimento o la reiezione motivata dell’istanza. Entro la fine del mese di ottobre 2016 sarà comunicata la percentuale corrisposta, da calcolarsi rapportando lo stanziamento disponibile con l’ammontare totale delle domande accolte.
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