Pagina a cura di Vincenzo Dragani 

Anche la semplice e dovuta riclassificazione delle sostanze pericolose detenute, alla luce della rinnovata normativa Ue, può comportare, per gli stabilimenti interessati dalla disciplina Seveso, un mutamento della categoria di appartenenza e, di conseguenza, degli adempimenti sottesi.

Questa una delle utili indicazioni che si evince dalla Guida tecnica alla compilazione della «notifica» prevista dal nuovo dlgs 105/2015 (sul controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose) ora pubblicata dall’Ispra tramite il proprio portale internet dopo le diverse istruzioni diramate nel corso del 2015 in relazione a diversi punti della neonormativa.

Nuova notifica e tempistica
L’articolo 13 del decreto legislativo n. 105/2015 impone ai gestori degli stabilimenti a rischio (analogamente a quanto previsto dalla pregressa normativa) di trasmettere alle autorità competenti una notifica recante informazioni su attività svolta, sostanze pericolose detenute, scenari di rischio e misure preventive e protettive da adottare, così come di provvedere al suo aggiornamento prima di effettuare modifiche significative all’impianto produttivo. Il tutto stabilendo un preciso regime transitorio per l’allineamento degli stabilimenti interessati al rinnovato obbligo.

Proprio in relazione al rispetto di detto regime transitorio, appaiono in primo luogo utili le indicazioni fornite dalla guida dell’Istituto superiore per la protezione ambientale.

Ai sensi del dlgs 105/2015 (cosiddetto «Seveso III»), gli impianti soggetti alla (nuova) disciplina sono alla base distinti (per pericolosità della qualità/quantità delle sostanze detenute) in stabilimenti «di soglia inferiore» e stabilimenti «di soglia superiore».

Lo stesso dlgs 105/2015 cataloga poi trasversalmente, ai fini del loro adeguamento alla nuova disciplina, detti stabilimenti in «nuovi» (obbligati a trasmettere la citata notifica entro 180 giorni prima della costruzione o 60 giorni prima delle modifiche all’inventario delle sostanze pericolose), «preesistenti» ed «altri» (tenuti all’adempimento entro il 31 maggio 2016).

Sono nuovi gli stabilimenti: costruiti o avviati dall’1/6/2015; quelli già attivi alla suddetta data senza rientrare nella (pregressa) disciplina Seveso (dlgs 334/1999) e che per modifiche a impianti o attività, intervenute dall’1/6/2015 comportanti un incremento o cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose (sia per quantità che per tipologia) rientrano nel dlgs105/2015; quelli già soggetti alla pregressa normativa Seveso e che per analoghe modifiche intervenute dall’1/6/2015 cambiano «soglia» di appartenenza.

In questa fattispecie, sottolinea la guida Ispra, ricadono sia gli impianti che si declassano da soglia superiore a soglia inferiore sia quelli che si elevano dall’inferiore alla superiore.

Il secondo dei due passaggi di soglia, si ricorda ancora, fa anche scattare gli ulteriori adempimenti in materia previsti dal dlgs 105/2015.

Sono invece stabilimenti preesistenti quelli all’1/6/2015 già soggetti alla pregressa normativa Seveso e che dalla stessa data rientrano nella nuova disciplina senza aver subito (anche in conseguenza di cambiamenti dell’inventario delle sostanze) modifiche comportanti mutamenti di status, fermo restando l’obbligo di adempiere alle ulteriori prescrizioni ex dlgs 105/2015 in caso di aggravio di rischio.

Sono, infine, «altri» stabilimenti, in primo luogo, quelli che non rientravano nella pregressa disciplina Seveso e che dall’1/6/2015 rientrano nel dlgs 105/2015 per motivi diversi da quelli che identificano i nuovi stabilimenti.

Sono altri stabilimenti, in secondo luogo, quelli che già rientravano nella pregressa disciplina Seveso e che subiscono alla luce della disciplina 2015 un cambio di status (ossia di soglia) sempre per motivi diversi da quelli che identificano i «nuovi». A tale categoria, appare chiarire l’Ispra, possono appartenere anche gli stabilimenti interessati da cambiamenti della classificazione delle sostanze detenute alla luce del regolamento Ce n. 1272/2008 (e successive modifiche) o dell’autoclassificazione.

Aggiornamento
Ai sensi dell’articolo 13 del dlgs 105/2015 l’aggiornamento della notifica è sempre necessario prima di effettuare modifiche significative di inventario delle sostanze pericolose o impianti, chiusura o dismissione di stabilimenti, variazioni delle informazioni dell’azienda.

Sul tema l’Ispra ricorda come in sede di aggiornamento occorra comunque (ri)trasmettere in forma integrale il Modulo di notifica, compilato in tutte le sue sezioni, in quanto documento destinato a sostituire il precedente. Dalla guida si evince altresì come, in caso di chiusura, dismissione dello stabilimento, o sua uscita dal campo di applicazione della disciplina Seveso, il gestore può anche indicare la nella relativa notifica la data «presuntiva» dell’evento, salvo inviare nuovo aggiornamento nel caso di variazione.

Informazioni su sostanze pericolose.
Qualità e quantità delle sostanze presenti e che si intende detenere devono essere denunciate tramite la notifica in parola.

Sul tema, l’Ispra ricorda innanzitutto la necessità di fornire informazioni per la loro univoca individuazione, compresi i codici di indicazione di pericolo associati.

Per i rifiuti sarà altresì necessario, si sottolinea nella guida, indicare i relativi codici Cer, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità individuabili con i codici da «Hp 1» a «Hp 15» (ai sensi del regolamento Ue n. 1357/2014), indicandone parallelamente le pertinenti indicazioni di pericolo ex regolamento Ce n. 1272/2008.

Dal 1° giugno 2015, si ricorda, i rifiuti devono infatti essere riclassificati in base alle norme previste a monte dalla decisione 2014/995/Ue e dal regolamento Ue n. 1357/2014, provvedimenti direttamente applicabili sul territorio nazionale e recanti rispettivamente il neo-Elenco europeo dei rifiuti e i rinnovati criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai residui.

Dalla stessa data hanno altresì acquistato piena efficacia sul piano interno, salvo poche eccezioni, le rinnovate norme su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele recate dal citato regolamento Ce n. 1272/2008 (c.d. «Cpl», come puntualmente richiamato dal dlgs 105/2015).

Le ulteriori novità in arrivo.
Sebbene abbia armonizzato in un unico provvedimento diverse disposizioni sotto il pregresso regime atomizzate in numerosi regolamenti di secondo livello, il nuovo dlgs 105/2015 affida comunque ad emanandi decreti ministeriali la disciplina di alcune regole di dettaglio. E con il placet dato dalle Conferenze di raccordo tra stato ed enti territoriali dello scorso 22 gennaio 2016 ai relativi schemi di decreti ministeriali previsti dalla «Seveso III» sono in dirittura d’arrivo le prime e nuove disposizioni attuative dlgs 105/2015, coincidenti con: le modalità con cui i gestori degli stabilimenti (di soglia superiore) devono effettuare la consultazione del proprio personale lavorativo per predisporre il piano di emergenza esterna (articolo 20 del decreto); le regole che guideranno i prefetti nella consultazione della popolazione interessata per la predisposizione del parallelo piano di emergenza esterna (articolo 21); i criteri con cui il Minambiente dovrà valutare, su proposta di gestori o altri soggetti interessati, l’opportunità di chiedere all’Ue l’eliminazione, dall’elenco delle sostanze pericolose «Seveso», di elementi rivelatisi di fatto ininfluenti sul rischio di incidenti (articolo 4).

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