Nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, che la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine non sono invece previsti né i
danni alle persone, né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purchè significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni.
Lo sbandamento di un’auto e il conseguente urto contro il guard-rail sono circostanze idonee
a integrare la nozione di incidente ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, del Codice della Strada.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 5 marzo 2014 n. 10541