Le istruzioni verbali e le mere prassi operative non assumono forza cogente equipollente alle norme antinfortunistiche formalizzate in un documento scritto all’uopo redatto, lasciando ai lavoratori margini di discrezionalità nell’esecuzione delle lavorazioni; sono dunque irrilevanti ai fini di escludere la responsabilità del datore di lavoro ove il piano operativo di sicurezza sia privo di norme analoghe finalizzate alla prevenzione e codificate in forma scritta.
Cassazione penale sez. IV, 05/05/2015 n. 41486