Avv. Prof. Marco Frigessi di Rattalma
Avv. Carlo Galantini
Si tratta qui dello Schema di regolamento recante la disciplina per l’istituzione dell’Organismo per la gestione del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
La IDD2 DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione) sancisce all’art. 3 .1 che “Gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio devono essere registrati presso un’autorità competente nello Stato membro d’origine”.
Poi al 3.3. che gli Stati membri possono prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi o altri organismi possano collaborare con le autorità competenti nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio nonché nell’applicazione dei requisiti sulla sussistenza dei Requisiti professionali e organizzativi degli intermediari.
Ma, si noti, la funzione di accertare il rispetto delle norme della IDD da parte degli intermediari segnatamente in materia di informazione del cliente è rimessa dalla IDD all’ “autorità dello Stato competente”(art. 12).
Il par. 2 dell’art- 12 della IDD sancisce che “Le autorità di cui al presente articolo, paragrafo 1, possono essere sia pubbliche autorità sia enti riconosciuti dal diritto nazionale o da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Esse non comprendono le imprese di assicurazione o riassicurazione o le associazioni i cui membri includono direttamente o indirettamente imprese di assicurazione o riassicurazione o intermediari assicurativi o riassicurativi, ferma restando la possibilità di collaborazione tra le autorità competenti e altri organismi, per quanto riguarda la tenuta del registro ”
il MISE ha inteso affidare non solo la tenuta del Registro, ma anche la vigilanza sugli iscritti ad un organismo di autoregolamentazione (self-regulatory body) costituito come ente privato associativo, formato dalle associazioni di categoria rappresentative delle varie tipologie di operatori che sono per legge autorizzati a svolgere intermediazione assicurativa. Anche le associazioni delle imprese di assicurazione possono far parte dell’ORIA.
Orbene lo schema prevede all’art. 7 intitolato “Funzioni dell’Organismo” alla lettera a) che l’organismo “cura la formazione e la gestione del registro, dell’elenco annesso degli intermediari comunitari ….”
All’ art. 7 lett. e) lo schema precisa che “l’organismo vigila sull’osservanza delle leggi, del presente regolamento, del Codice e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, da parte degli intermediari, sulla legittimità dei comportamenti degli stessi ed esercita i poteri sanzionatori… nel rispetto del principio del contraddittorio…”.
Le previsioni con le quali si intende esternalizzare non solo la funzione di tenuta del Registro degli intermediari, ma anche i compiti di vigilanza sugli intermediari affidandoli ad associazioni di natura privatistica di intermediari o che contemplino la partecipazione diretta o indiretta di imprese di assicurazione o riassicurazione si pongono in contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 n. 1 e 12 della IDD 2.
Ed invero, in conformità al dettato delle citate norme della direttiva pare che le associazioni di intermediari o di imprese di assicurazione possano collaborare con le autorità competenti per la vigilanza sugli intermediari nel senso di curare la tenuta del Registro o la verifica dei requisiti di capacità professionale, ma non è permesso delegare a tali enti altri compiti propri delle autorità competenti incaricate di vigilare sulla corretta applicazione dei principi della direttiva.