Deve ritenersi corretta la decisione che ponga sul danneggiato l’onere di provare il danno e il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno stesso, gravando invece sul custode l’onere di provare l’intervento di un fattore esterno che ha interrotto il nesso causale tra il suo obbligo di custodia e l’evento lesivo.
È stato escluso, nella fattispecie, il risarcimento per i danni patiti a sèguito della caduta a terra provocata da una rete metallica di un cantiere che sporgeva sulla via pubblica, atteso che il titolare dell’impresa responsabile del cantiere aveva provato che la rete era stata spostata da soggetti terzi, intervenuti con modalità e tempi eccezionali, imprevedibili e non evitabili.
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2015 n. 19121