L’accertamento della responsabilità dell’istituto scolastico per i danni alla persona riportati da un allievo all’interno dell’istituto presuppone la prova del fatto, ovvero del verificarsi del fatto dannoso, e del nesso causale tra esso e il soggetto responsabile, ovvero che l’infortunio si sia verificato all’interno dell’edificio scolastico, durante l’orario scolastico, ovvero quando il minore era sotto la responsabilità dell’istituto e degli insegnanti.
L’accertamento della precisa dinamica del fatto, ovvero del luogo esatto in cui esso si è verificato e delle modalità dell’accaduto, può consentire all’istituto di fornire la prova liberatoria, ipotizzabile qualora il danno sia derivato da un gesto inconsulto dell’alunno o di altro alunno, non prevedibile né evitabile neppure a mezzo della presenza costante e attenta di un insegnane o del personale scolastico; nel caso di specie, la dinamica precisa non era stata accertata; ne è conseguito che, essendo stati accertati i primi due presupposti, fondanti la responsabilità dell’istituto, e non avendo lo stesso fornito la prova liberatoria, correttamente il Ministero era stato condannato a risarcire il danno al minore.
Cassazione civile sez. VI, 12/10/2015 n. 20475