di Franco Bastianini
Tra il personale in servizio nelle scuole pubbliche potrebbe essere passata sotto silenzio, se non addirittura ignorata, una circolare del 15 dicembre 2015, emanata dalla direzione generale per le risorse umane e finanziarie del ministero dell’Istruzione, con la quale vengono richiamati i principi fondamentali in materia di infortuni sul lavoro. Una materia che, come viene sottolineato in premessa nella suddetta circolare, ha subito nel tempo rilevanti modifiche normative che si inseriscono, tra l’altro, in un mutato quadro ordinamentale nel quale sono state ridisegnate in particolare le competenze dei dirigenti quali titolari di poteri e responsabilità anche in ordine alla gestione del personale.
Definizione ordinaria di infortunio sul lavoro
La circolare ricorda preliminarmente che ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 1124/1965 – Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – sono considerati infortuni sul lavoro e quindi oggetto della prevista tutela assicurativa da parte dell’Inail: tutti i casi di infortunio, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni ma a condizione che a) l’evento si sia verificato nell’ambito del lavoro; b) il fatto sia occorso al dipendente in orario di lavoro, c) l’infortunio deve verificarsi per il lavoro, ovvero per lo svolgimento dell’attività lavorativa o di attività complementari o accessorie a quelle di lavoro.
Infortunio in itinere
Una forma particolare di infortunio, caratterizzato da rischio generico aggravato da motivi di lavoro, è il cosiddetto infortunio in itinere che, si sottolinea nella circolare, che ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza che ha, di fatto, esteso l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche a tale tipo di infortunio.L’evoluzione giurisprudenziale in tal senso era stata recepita dall’art. 12 del decreto legislativo n. 38/2000 che, aggiungendo un comma 3 all’art. 2 del predetto DPR n. 1124/1965, aveva previsto appunto la tutela assicurativa all’infortunio occorso ai pubblici dipendenti, ivi compreso il personale della scuola, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, precisando tuttavia che detto tragitto può essere percorso solo a piedi, con i mezzi pubblici e con mezzo privato, quest’ultimo a condizione che il suo uso sia effettivamente necessario.
Le linee guida per la trattazione dei casi di infortunio in itinere sono illustrate nella circolare Inail n. 62 del 18 dicembre 2014. Ultima sentenza in materia che si conosce è la n. 17685 del 7 settembre 2015 emessa dalle Sezioni riunite della Corte di Cassazione.
Modalità per la denuncia e adempimenti del dirigente scolastico e del dipendente
Premesso che dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’Inail, esclusivamente in via telematica, la circolare in esame precisa chiaramente quali gli adempimenti ai quali sono tenuti sia il dipendente infortunatosi che il dirigente scolastico.
Adempimenti del dipendente
Il dipendente è tenuto ad informare tempestivamente la segreteria della scuola dell’avvenuto evento, allegando idonea certificazione medica; a produrre una relazione dalla quale si evinca la dinamica dell’infortunio, anche attraverso dichiarazioni testimoniali; a produrre la certificazione medica relativa al periodo di assenza dal servizio e, a conclusione dello stesso, il certificato medico che attesti l’idoneità a poter riprendere l’attività lavorativa; informare la segreteria della scuola in ordine ad eventuale opposizione o ricorso avverso le determinazioni Inail.
Adempimenti del dirigente scolastico
Il dirigente scolastico deve entro 48 ore dalla data della notizia dell’infortunio ovvero entro ventiquattro ore in caso di infortunio mortale, effettuare denuncia on-line alla sede Inail competente, corredata dalla relativa certificazione medica; formulare richiesta all’Inail volta ad acquisire le determinazioni adottate.
Nel caso in cui il dirigente scolastico non rispetti i predetti adempimenti, ovvero in caso di omissione della prescritta denuncia di un infortunio occorso a un dipendente in servizio, è prevista una sanzione amministrativa.
Infortunio con responsabilità di terzi
Particolare attenzione la circolare riserva alle ipotesi che l’infortunio sia stato causato da terzi estranei al personale della scuola. In tali casi il dirigente scolastico dovrà esercitare la cosiddetta azione di rivalsa, inviando una richiesta risarcitoria alla compagnia di assicurazione ed al terzo responsabile, avendo cura dei termini di prescrizione che sono biennali per gli infortuni verificatisi a causa di circolazione dei veicoli, quinquennale per le altre tipologie di infortunio. L’ultima raccomandazione del direttore generale è quella di diffondere la circolare a tutti i lavoratori della scuola.
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