di Angelo Costa 

Sarà il giudice di merito, secondo una valutazione discrezionale, a stabilire la liquidazione del danno morale iure proprio sofferto per il decesso di un familiare causato da un fatto illecito altrui.

Lo hanno affermato i giudici della terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n.336 dello scorso 13 gennaio.

Ed inoltre tale valutazione del giudice di merito non sarà sindacabile in sede di legittimità, perché, nonostante l’inquadramento del diritto all’integrità psicofisica della persona nell’ambito esclusivo del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost. (nonché delle altre norme costituzionali poste a presidio della detta integrità personale), rimangono validi tutti i principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale, oltre che di quello biologico.

Pertanto una simile decisione sarà suscettibile di censura in sede di legittimità solo sotto il profilo di eventuali vizi di motivazione, nel caso in cui i criteri adottati per la liquidazione appaiano intrinsecamente illogici o gravemente contrastanti con le leggi o la prassi giurisprudenziale e non siano illustrati i principi o le peculiarità del caso concreto che abbiano indotto a giustificare lo scostamento.

Inoltre, nella stessa sentenza in commento, i giudici di piazza Cavour hanno evidenziato come non sia ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria del «danno esistenziale», inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona. Ed inoltre nel caso in cui nel «danno esistenziale» si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 c.c. ed anche secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda: Cass., 11 novembre 2008, n. 26972).

Nel caso di specie con atto di citazione Tizio ha convenuto in giudizio Caio e le compagnie assicuratrici Sempronia e Sempronio dinanzi al tribunale per accertare le responsabilità concorrenti di Caio nella causazione dell’incidente stradale nel quale perse la vita Caietto ; per condannare gli stessi e le rispettive compagnie assicuratrici in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da essi attori.

Il tribunale accolse la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori.

Avverso la relativa sentenza proposero appello congiunto il condannato e l’assicurazione.

La Corte d’appello ha riliquidato il danno subito dagli attori. Avverso la suddetta sentenza si propone ricorso in Cassazione.

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