È in colpa il conducente che, nell’approssimarsi a un crocevia, lo impegna nonostante preveda o possa prevedere l’approssimarsi dalla propria destra di un veicolo marciante contromano e a elevata velocità.
Ne consegue che, una volta accertate tali circostanze, al giudice di merito non è consentito ritenere superata la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2° c.c., a carico del primo conducente.
Cassazione civile sez. III, 14/10/2015 n. 20618