Il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile; e tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente a escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 c.c.; è stato quindi escluso il risarcimento in favore della vittima di una caduta avvenuta sulle scale di una Chiesa che conducevano alla cripta, atteso che era emerso dall’istruttoria che le scale erano ben illuminate e segnalate.
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2015 n. 20366