Al coordinatore per l’esecuzione dei lavori va riconosciuto un ruolo di vigilanza alta, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento, demandata alle figure operative; è stata quindi annullata la decisione del Tribunale di merito che aveva riconosciuto la responsabilità in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali, senza chiarire se le stesse fossero comunque riferibili a quei doveri di vigilanza alta propri del coordinatore.
Cassazione penale sez. III, 15/09/2015 n. 41820