In caso di furto della cosa depositata, il depositario non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell’art. 1218 cod. civ. che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile.
Sarebbe stato onere del depositario diligente verificare l’autenticità del tagliando esibitogli e tale affermazione evidenzia come sia mancata una prova idonea della insuperabilità dell’errore in cui cadde l’addetto del garage nel momento in cui non rilevò la non autenticità del contrassegno.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 28 ottobre 2014, n. 22807