L’impossibilità di far valere il diritto alla quale l’art. 2935 cod. civ., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sulla esistenza di quest’ultimo.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 29 ottobre 2014, n. 23020