Per il sorgere della responsabilità ultramassimale per mala gestio della società di assicurazione nei confronti dell’assicurato, è sufficiente che la prima sia stata posta in grado di valutare, usando l’ordinaria diligenza ed osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato, comunque conosciuta, ed abbia tuttavia omesso di mettere a disposizione il massimale.
Il ritardo nel pagamento, infatti, penalizza la posizione del debitore; sicché, il comportamento da tenersi dall’assicuratore per la responsabilità civile dell’assicurato, lungi dal poter essere connotato da un ingiustificato atteggiamento di attesa tutte le volte che la responsabilità dell’assicurato sia sufficientemente chiara e sia altresì determinabile l’entità del danno di cui questi è responsabile nei confronti del danneggiato, deve essere per contro improntato a una sostanziale collaborazione con l’assicurato, conforme all’esecuzione del contratto di assicurazione secondo buona fede.
Analogamente, nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sul danneggiato che domanda la condanna dell’assicuratore del responsabile al risarcimento del danno oltre il limite del massimale incombe esclusivamente l’onere di dedurre il ritardo dell’assicuratore nella liquidazione del danno, mentre grava sull’assicuratore l’onere di eccepire e provare la non imputabilità del ritardo medesimo.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 31 ottobre 2014, n. 23152