Va riconosciuta la responsabilità esclusiva della vittima che, appendendosi alla traversa di una porta da calcio, amovibile e non assicurata al suolo, ne causava la caduta fatale, atteso che non può essere accolta la tesi dei parenti circa la rilevanza nell’evento lesivo della mancanza di ancoraggi, in quanto gli ancoraggi delle porte servono a evitare i ribaltamenti frontali -causati dall’urto col pallone-, mentre, in questo caso, il ribaltamento avvenne a causa del dondolìo impresso alla porta dalla vittima, che si era aggrappata con le mani alla traversa e si lasciava oscillare, sicché, anche se ci fossero stati gli ancoraggi, la porta sarebbe caduta lo stesso a causa dell’uso improprio da parte della vittima.
Cassazione civile sez. III, 18/11/2014 n. 24466