Nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all’articolo 1901, secondo comma, cod. civ., l’effetto sospensivo dell’assicurazione per l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo – dettata per l’ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata, e secondo cui l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all’articolo 1901 cod. civ., per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento la garanzia assicurativa non è operante.
È del pari irrilevante l’accettazione del pagamento tardivo, che non costituisce rinuncia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione del contratto.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 31 ottobre 2014, n. 23149