di Luigi Chiarello
Copertura extralarge, fino a 10 anni oltre la scadenza, per le polizze Rc dei professionisti. Preventivi Rc auto trasparenti e sconti garantiti, qualora il contraente decida di ridurre l’aleatorietà dei rischi stimabili, facendo controllare la propria auto a ispettori assicurativi e il proprio stile di guida a scatole nere. Che in sede di giudizio avranno efficacia probatoria. In più, una stretta alle prove testimoniali, fino alla possibilità di denunciare presunti testi di comodo. Sono queste le principali novità in campo assicurativo del ddl concorrenza varato ieri dal Consiglio dei ministri. Provvedimento che il premier, Matteo Renzi, ha ribattezzato «Italia Semplice».
Rc professionisti. Fatta salva la libertà contrattuale tra le parti, le polizze Rc per i professionisti dovranno coprire le richieste di risarcimento danni presentate anche oltre la scadenza della polizza stessa. In particolare, entro i dieci anni successivi alla scadenza, per fatti verificatisi nel periodo di operatività della polizza.
Gli intermediari di polizze Rc auto saranno obbligati a informare il consumatore circa i premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari rispetto al contratto base. Senza la dichiarazione di avvenuta ricezione delle informazioni il contratto stipulato sarà nullo. Sul sito dell’Istituto di vigilanza delle assicurazioni (I.v.ass) sarà consultabile un sistema di fornitura preventivi, accessibile da agenti e consumatori.
Le compagnie assicuratrici saranno obbligate a praticare sconti significativi rispetto al prezzo di polizza quando incorra almeno una delle seguenti condizioni:
– il contraente accetta di sottoporre il veicolo a ispezione;
– sul veicolo è presente una scatola nera che ne registra l’attività e raccoglie dati utili a definire profili tariffari e responsabilità dei sinistri;
– su proposta dell’assicuratore vengono installati meccanismi elettronici che bloccano l’avvio del motore se il conducente ha un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge;
– l’assicurato rinuncia alla cedibilità del diritto al risarcimento danni;
– il contraente accetta preventivamente il risarcimento in forma specifica e che la riparazione del danno subito avvenga presso officine e carrozzerie convenzionate con la compagnia. O, in alternativa, rivolgendosi a altro meccanico, il contraente dovrà consentire per contratto a una verifica sulla stima dei lavori, fatta prima della riparazione del veicolo.
Le compagnie assicurative dovranno rendere trasparenti nei preventivi gli sconti legati a ciascuna delle condizioni praticate. Nei casi in cui il contraente accetti ispezioni sul veicolo o il controllo sullo stesso di una black box, lo sconto sarà superiore al costo di installazione, disinstallazione e verifica delle scatole nere e dei veicoli.
Più trasparenza sulle variazioni di premio nel sistema di tariffazione bonus malus: nel preventivo o all’atto di rinnovo della polizza saranno indicati incrementi e decrementi di prezzo in valore assoluto e percentuale. E sarà garantita parità di trattamento tra assicurati sui premi applicati in relazione alla medesima classe di merito. In più, nei casi di variazione peggiorativa di classe di merito, gli aumenti di prezzo dovranno essere inferiori rispetto a quelli applicati nel caso in cui l’assicurato abbia fatto installare una black box.
Per contrastare le frodi cambia il sistema di identificazione dei sinistri con soli danni a cose. In particolare, qualora esistano testimoni, il loro nominativo dovrà essere indicato entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro e dovrà risultare nella richiesta di risarcimento dell’assicurazione. L’identificazione di testimoni fatta dopo l’incidente non sarà ammessa, se per risultanze nei verbali della polizia intervenuta sul luogo dell’incidente. In più, sarà possibile segnalare la presenza di testimoni di comodo, qualora negli ultimi cinque anni siano chiamate a testimoniare le stesse persone per più di tre volte in cause da Rc auto.
Definiti limiti ai risarcimenti per micro e macro lesioni permanenti, in base al danno non patrimoniale. In arrivo una tabella sulle microlesioni e un tetto al risarcimento del danno non biologico.
Le scatole nere in sede di contenzioso da sinistro stradale avranno piena effficacia probatoria, a meno che non si dimostri che il dispositivo sia stato manomesso o non fosse funzionante.
I dati di telematica assicurativa saranno portabili da provider a provider attraverso la portabilità e la interoperabilità delle scatole nere tra differenti operatori. L’assicurato da parte sua non potrà disinstallare, manomettere o spegnere le scatole nere, pena la mancata riduzione del premio assicurativo per l’intera durata del contratto.
In caso di cessione di credito derivante da diritto a risarcimento danni causato da veicoli, la somma da corrispondere a titolo di rimborso dovrà essere versata solo a fronte della presentazione della fattura, direttamente all’impresa di riparazione. Anche il danneggiato diverso dall’assicurato potrà, nei casi di risarcimento in forma specifica, scegliere l’autoriparatore di fiducia: il versamento diretto a quest’ultimo avverrà previa presentazione della fattura. Se però il danneggiato non vorrà riparare il veicolo, potrà incassare direttamente il risarcimento, che sarà quantificato in base al preventivo dell’officina convenzionata.
La durata della polizza a copertura dei rischi accessori (come incendio e furto) verrà allineata alla durata della polizza Rc a copertura del rischio principale.