Nella prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell’art. 2947 cod. civ. -secondo il quale, se il fatto è previsto dalla legge come reato, e per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile- si riferisce, senza alcuna distinzione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto:
– non solo all’azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile
– ma anche all’azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta.
Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto applicabile questo principio, atteso che la vertenza aveva a oggetto l’azione di risarcimento proposta dalla sorella di una passeggera di un aliscafo morta in seguito a un grave trauma cranico riportato dopo che il mezzo su cui viaggiava aveva urtato violentemente contro una scogliera.
Cassazione civile sez. VI, 14/11/2014 n. 24347