E’ illogico negare il diritto al risarcimento del danno economico consistito nella perdita del lavoro domestico a un soggetto maschile sul presupposto che non rientrerebbe nell’ordine naturale delle cose che il lavoro domestico venga svolto da un uomo; è stata quindi annullata la sentenza di appello che non aveva riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico in capo a un uomo coinvolto in un sinistro perché, a detta dei giudici di merito, non rientrava nell’ordine naturale delle cose che il lavoro domestico fosse svolto da un uomo.
Cassazione civile sez. III, 18/11/2014 n. 24471