di Simona D’Alessio 

 

Sanzione amministrativa cospicua per i reati ambientali commessi per colpa: la multa sarà elevata con un massimale che, in base a quanto prescrive la normativa attuale, potrà raggiungere la soglia dei 774.500 euro. E il processo, a carico di chi, compiuto un crimine non doloso, sceglierà di aderire alla possibilità di un «ravvedimento operoso» e, quindi, si adopererà per mettere in sicurezza l’area involontariamente contaminata, non potrà essere sospeso per più di tre anni. L’approdo in aula, a palazzo Madama, del ddl congiunto (1345-11-1072-1283-1306-1514) sui cosiddetti «eco-reati», si caratterizza, ieri mattina, per l’arrivo di nuove correzioni del governo e dei relatori Pasquale Sollo (Pd) e Gabriele Albertini (Ap). E, in particolare, l’inasprimento del meccanismo sanzionatorio riceve subito la richiesta di ritiro sia da parte dei gruppi di maggioranza, sia da quelli di opposizione; le misure, infatti, già stralciate nell’iter in commissione nei giorni precedenti (con l’appoggio dello stesso esecutivo), una volta riapparse in assemblea inducono il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri, ad annunciare che verrà valutata la proposta di eliminare la modifica dopo la votazione dei primi 24 emendamenti, sui quali la commissione Bilancio aveva espresso il proprio parere e che l’assemblea aveva iniziato ad esaminare, prima della decisione di rinviare l’esame al prossimo martedì. Fra le altre variazioni normative impresse nelle ultime ore anche che, in caso di giudizio abbreviato, o di patteggiamento la bonifica ed il ripristino dello stato dei luoghi inquinati, sulla base del «ravvedimento operoso» (si veda ItaliaOggi del 28/1/2015) dovrà aver luogo entro i termini previsti dagli artt. 438 e 446 cpp (concernenti, appunto, giudizio abbreviato e patteggiamento); nel testo si specifica che resta fermo il limite alla sospensione del dibattimento fissata dal giudice.

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