In tema di lesioni all’integrità psico-fisica derivanti da incidente stradale e quindi di responsabilità aquiliana, il risarcimento del danno non patrimoniale include unitariamente tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso danno, compreso quello biologico, e, in caso di quantificazione equitativa, va valutato secondo le tabelle del Tribunale di Milano.
E’, così, legittimo il provvedimento del giudice di merito con cui, accertata l’applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e la congruità della motivazione della personalizzazione dei parametri tabellari, venga liquidato il danno morale in un’unica somma, comprensiva di interessi legali, sulla base
- dell’età del danneggiato al momento del sinistro
- delle modalità del fatto lesivo
- della gravità dei postumi
- e dell’incidenza di questi ultimi sulla vita quotidiana del danneggiato stesso, escludendo il rimborso delle spese legali.
Cassazione civile sez. III, 18/11/2014 n. 24473