Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l’art. 2054, comma 1, c.c., pone a carico del conducente di quest’ultimo una presunzione iuris tantum di colpa.
Per vincere tale presunzione il conducente ha l’onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Ne deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quanto attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sé ad escludere in toto la colpa del conducente.
Sicché il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente e imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo; la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest’ultimo; la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro.
Cassazione civile sez. III, 18/11/2014 n. 24472