Nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sul danneggiato che chiede la corresponsione del risarcimento oltre il limite del massimale limitatamente a interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data di costituzione in mora dell’assicuratore, coincidente con la scadenza dello spatium deliberandi di cui all’art. 22 della legge n. 990 del 1969 – incombe esclusivamente l’onere di dedurre il ritardo della società assicuratrice nella liquidazione del danno, gravando quindi su quest’ultima l’onere di eccepire e provare la non imputabilità del ritardo.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 23 ottobre 2014, n. 22511