di Leonardo Comegna  

 

È fissato per il 16 maggio il primo appuntamento degli artigiani e commercianti con la contribuzione Inps 2015. Lo ricorda lo stesso ente di previdenza con la circolare n. 26/2013, dove peraltro si registra l’aumento delle aliquote deciso con il provvedimento Salva Italia (art. 24, comma,22, della legge n. 214/2011) che porterà gradualmente il peso sulle categorie degli autonomi al 24% del reddito prodotto.

 

Valori 2015. Con il previsto aumento dello 0,45% annuo, stabilito dalla riforma Fornero, l’aliquota contributiva degli artigiani quest’anno è fissata al 22,65%; mentre quella dei commercianti al 22,74%. Quest’ultima risulta leggermente più elevata in quanto contiene al suo interno una maggiorazione pari allo 0,09% (sino al 2018), destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi (articolo 5, dlgs n. 207/1996) che interviene nei confronti dei soggetti che hanno cessato l’attività (e restituito la licenza), riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione Inps per la durata massima di tre anni. La base imponibile sulla quale devono essere calcolati i contributi è costituita dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto di un minimale e di un massimale (previsti dalla legge n. 233/1990). Come base imponibile «provvisoria», ai fini del pagamento della contribuzione alle varie scadenze, occorrerà quindi fare riferimento al reddito d’impresa da denunciare al Fisco per l’anno 2014. I versamenti effettuati durante il 2015 costituiscono quindi un acconto, il cui conguaglio (sulla base del reddito definitivo 2015) andrà effettuato nella primavera del 2016. Per quest’anno il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all’Inps è di 14.876,16 euro (47,68, minimale contributivo del settore x 312), che maggiorato di 671,39 euro (ex articolo 6 della legge n. 415/1991) risulta pari a 15.548 euro. Il contributo minimo, comprensivo della quota del contributo di maternità 7,44 euro), è così articolato:

* artigiani: 3.529,06 euro per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.062,62 euro per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni);

* commercianti: 3.543,05 euro per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.0760,61 euro per i collaboratori di con meno di 21 anni).

Per l’anno 2015 il massimale di reddito annuo è pari a 76.872 euro ricavato dalla prima fascia del cosiddetto tetto di retribuzione pensionabile (46.123) maggiorato di due terzi. Occorre precisare inoltre che l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva (legge n. 438/1992) interessa anche artigiani e commercianti. Per cui, per il 2015 anche le due categorie di autonomi devono versare il 22,65 o 22,74% (19,65 o 19,74%, i giovani collaboratori) sul reddito d’impresa fino a 46.123 euro (tetto pensionabile), e 23,65 o 23,74% (20,65 o 20,74%, i giovani collaboratori) sull’eventuale quota eccedente, fino al massimale di 76.872 euro. Il massimale contributivo/pensionabile (non frazionabile a mese) che si applica agli iscritti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità assicurativa alla data del 31 dicembre 1995, per l’anno 2015 risulta invece pari a 100.324 euro.

Contributo maternità. Per effetto dell’articolo 49, comma 1, della legge n. 488/1999 (la Finanziaria 2000), il contributo di maternità è fissato nella misura di 0,62 euro mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. Nei moduli di pagamento inviati dall’Inps, il contributo per le prestazioni di maternità viene aggiunto agli importi dovuti per contribuzione Ivs dovuta sul minimale di reddito.

 

Versamenti. Sia gli artigiani sia gli esercenti attività commerciali devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificato F24, indipendentemente dal fatto che risultino o meno titolari di partita Iva. Questo il calendario: 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2015 e 16 febbraio 2016 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento dell’Irpef in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo e secondo acconto 2015.

 

Affittacamere e produttori assicurativi. Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità.