Il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, stante gli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si palesa all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Ciò premesso, la responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale e, conseguentemente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per i danni de quibus è di cinque anni.
In base a tali principi, si è ritenuta infondata l’eccezione sollevata dal Ministero convenuto in ordine alla prescrizione del diritto vantato dall’attrice, atteso che alla data della notificazione dell’atto di citazione introduttivo il giudizio, tenuto conto della data del primo atto attestante il contagio dell’attrice dal virus dell’epatite C a seguito di emotrasfusioni, il termine prescrizionale quinquennale non era ancora spirato).
Tribunale Bologna, Sezione 3 civile, Sentenza 16 aprile 2013, n. 1182