L’ente proprietario di una strada ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare ogni situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata.
Nel caso, è stata riconosciuta la responsabilità dell’ente proprietario per i danni causati al proprietario di un fondo confinante con la strada in seguito a una serie di incendi che si erano verificati a causa di sterpaglia ed erba secca non rimosse.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 04 ottobre 2013 n. 22755