L’IVASS ha pubblicato il provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 che modifica il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 sulla disciplina della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private.
L’articolo 135, comma 2, del cda prevede, per l’alimentazione della Banca dati sinistri istituita presso l’Istituto al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, l’obbligo delle imprese di comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati secondo le modalità indicate con regolamento dell’ISVAP (ora IVASS). Il successivo articolo 316 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di omissione ovvero erroneità o incompletezza delle comunicazioni periodiche alla banca dati sinistri.
In particolare il comma 1 del citato art. 316 prevede la sanzione da euro 1.000 ad euro 10.000 per ciascuna comunicazione periodica omessa ed il comma 2 la sanzione da euro 500 ad euro 5.000 per ogni comunicazione periodica errata o incompleta.
Il presente provvedimento, ai soli fini sanzionatori e senza apportare modifiche alle modalità di trasmissione dei dati da parte delle imprese di cui all’articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, introduce un criterio unitario di individuazione delle comunicazioni periodiche che prescinde dalla frequenza dei flussi informativi trasmessi.
Tale esigenza è emersa dall’osservazione della diversa frequenza di invio dei flussi di dati autonomamente adottata da ciascuna impresa che evidenzia come il numero delle comunicazioni trasmesse può variare, anche notevolmente, a prescindere dal numero dei sinistri, fino a raggiungere in alcuni casi un’alimentazione che consente un aggiornamento giornaliero dei dati.
Poiché l’art. 316 prevede che la sanzione sia applicata ad ogni comunicazione errata o incompleta, ne consegue che un alto numero di comunicazioni errate/incomplete effettuate nello stesso periodo di osservazione comporta l’applicazione di un numero di sanzioni maggiore rispetto al caso in cui lo stesso numero di sinistri in errore derivi da un minor numero di invii (comunicazioni errate/incomplete) e una non equa applicazione delle sanzioni alle imprese a parità di errori rilevati.
Quale elemento correttivo della predetta distorsione e al fine di superare la descritta disparità di trattamento, il provvedimento introduce nell’articolo 7 due ulteriori commi (comma 6 e comma 7).
Tali commi prevedono, anche per i procedimenti pendenti, che ai soli fini sanzionatori la comunicazione periodica richiamata dall’articolo 316 del decreto sia quella risultante dall’insieme delle trasmissioni effettuate dall’impresa in ciascuna settimana di calendario (dal lunedì alla domenica) ovvero in un arco temporale di 20 giorni o frazione di esso per i procedimenti sanzionatori avviati fino al 31 dicembre 2012.
Lo schema di provvedimento, unitamente alla relazione accompagnatoria, non è stato posto in pubblica consultazione sul sito dell’Istituto in quanto l’integrazione dell’articolo 7 del regolamento n. 31/2009 ha finalità esclusivamente interpretativa/applicativa, non comporta alcun sacrificio degli interessi delle imprese vigilate e, alla luce dei principi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, non implica adempimenti e/o costi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal regolamento ISVAP n. 31/2009. Le nuove disposizioni contribuiscono a migliorare i rapporti con i destinatari in termini di maggiore trasparenza, chiarezza ed uniformità del procedimento sanzionatorio indicando la qualificazione della comunicazione periodica di cui all’articolo 316 del decreto, in tal modo completando l’assetto delle norme primarie di riferimento che disciplinano gli aspetti sanzionatori in materia di banca dati sinistri r.c.auto.