Se è pur corretto che la lettura dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344 non consente, di per sé sola, di determinare la portata dei termini «se una causa deve essere affidata ad un avvocato (…), l’assicurato ha il diritto di indicarne uno a sua scelta», occorre ciò nondimeno considerare che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
A tale proposito occorre rilevare che, sia dall’undicesimo considerando della direttiva 87/344, sia dall’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva risulta che l’interesse dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest’ultimo abbia la libertà di scegliere egli stesso il suo avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale nell’ambito di qualunque procedimento giudiziario o amministrativo.
Di conseguenza, dalla lettura del combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344 e dell’undicesimo considerando della medesima discende che la libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato non può essere limitata unicamente alle situazioni in cui l’assicuratore decide che è necessario avvalersi di un consulente esterno.
In secondo luogo, come fatto valere dalla Commissione europea, si deve constatare che l’obiettivo perseguito dalla direttiva 87/344, e segnatamente dal suo articolo 4, di proteggere in modo ampio gli interessi dell’assicurato, non è compatibile con un’interpretazione restrittiva dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della summenzionata direttiva.
A tale riguardo occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 87/344, relativo alla libera scelta del rappresentante, ha portata generale e valore obbligatorio.
Le parti contraenti restano libere di concordare livelli di copertura delle spese di assistenza giuridica più elevati, eventualmente attraverso il pagamento da parte dell’assicurato di un premio più alto.
Alla luce delle su esposte considerazioni si deve rispondere alla prima questione che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344 deve essere interpretato nel senso che osta a che un assicuratore di tutela giudiziaria, il quale nei suoi contratti di assicurazione prevede che l’assistenza giuridica è in via di principio fornita dai suoi collaboratori, preveda altresì che i costi per l’assistenza giuridica di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall’assicurato potranno essere coperti unicamente se l’assicuratore ritiene che il caso debba essere gestito da un consulente giuridico esterno.
Corte giustizia UE sez. VIII, sentenza del 07 novembre 2013 n. 442