Il “rischio elettivo”, configurato come l’unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l’essenziale requisito della “occasione di lavoro”, assume, con riferimento all’infortunio in itinere, una nozione più ampia rispetto all’infortunio che si verifichi nel corso dell’attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza.
La Suprema corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la scelta del lavoratore di utilizzare, in luogo dei mezzi pubblici, il proprio motoveicolo per coprire la distanza di due chilometri tra la propria abitazione e il posto di lavoro integrasse comportamento configurabile come “rischio elettivo”.
Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 18 marzo 2013 n. 6725