L’antiriciclaggio non riconosce la voluntary disclosure. L’approvazione delle norme contenute nel decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, sulla regolarizzazione di capitali non dichiarati e detenuti all’estero, non ha, infatti, alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi antiriciclaggio. Lo ha chiarito il ministero dell’economia e delle finanze con una breve nota del 31 gennaio scorso.
Professionisti, intermediari e amministrazione finanziaria dovranno pertanto applicare, ciascuno nel proprio ambito e ruolo, gli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ivi incluso quello di segnalazione delle eventuali operazioni sospette. A differenza di quanto a suo tempo previsto dallo stesso ministero dell’economia e delle finanze, con una comunicazione del febbraio 2010, emanata in attuazione dell’articolo 13-bis del decreto legge 350 del 2001, il Mef non ha previsto deroghe o esenzioni, totali o parziali, all’obbligo di segnalazione delle eventuali operazioni sospette. La concreta individuazione degli obblighi antiriciclaggio dovrà però fare i conti con quanto già previsto dalla stessa legge antiriciclaggio, da un lato, e dal sopra citato decreto legge 4 del 2014 con il quale sono state previste, per colui che presta la collaborazione volontaria, l’esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati di omessa o infedele dichiarazione). L’articolo 12, comma 2, della legge antiriciclaggio (decreto legislativo 231/07) prevede, infatti, che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applichi ad avvocati e commercialisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. La predisposizione e la presentazione all’Agenzia delle entrate dell’apposita richiesta di collaborazione volontaria prevista dal decreto legge 4/2014 avverrà, presumibilmente, proprio attraverso un avvocato o un commercialista nell’ambito e in esecuzione di un mandato professionale che, avendo un chiaro obiettivo di evitare un procedimento giudiziario con l’amministrazione fiscale, potrebbe rientrare nel citato caso in cui si applica esenzione. Nessuna esenzione, risulta invece, esserci per gli altri soggetti che, prima o dopo, potrebbero entrare in gioco ovvero la stessa amministrazione fiscale che, all’atto del ricevimento dell’istanza, dovrebbe, ai sensi dell’articoli 10 e 41 della legge antiriciclaggio valutare se segnalare come sospetta l’operazione.