Pagine a cura di Norberto Villa e Franco Cornaggia  

 

La cancellazione dei crediti dal bilancio nella stretta della perdita di titolarità e del passaggio dei rischi. L’organismo italiano di contabilità ha licenziato una proposta di integrazione del principio contabile Oic 15 per chiarire la disciplina contabile della cancellazione dei crediti.

Il tema assume in questo periodo una rilevanza non solo contabile, ma anche di natura fiscale, in quanto l’ultima legge di Stabilità ha modificato l’art. 101 del Tuir riconoscendo certezza e precisione alla perdita nel caso in cui la stessa consegua alla cancellazione di un credito effettuata in base a corretti principi contabili.

Gli elementi individuati dalla proposta di integrazione perché la cancellazione del credito debba intervenire sono:

 

  • l’esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari e

     

  • nel caso di trasferimento di tale diritto, l’esposizione ai rischi inerenti al credito stesso.

    L’integrazione propone una soluzione che forse, staccandosi in parte dal tenore letterale del codice civile, sembra appoggiarsi alle teorie proprie dei principi contabili internazionali, dove il passaggio dei rischi è da sempre ritenuto elemento fondamentale in misura maggiore rispetto alla titolarità giuridico/formale del diritto.

    La soluzione individuata si basa quindi, come punto di partenza, sul fatto che un credito ha titolo a rimanere iscritto in conseguenze dell’esistenza del diritto a ricevere i flussi finanziari. Ma anche la cessione dello stesso non è di per sé sufficiente a giustificarne la cancellazione. Ciò deve intervenire in ipotesi di trasferimento del diritto quando sono contemporaneamente trasferiti al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto.

    Come detto tale soluzione risente dell’approccio sul tema indicato dai principi contabili internazionali (in primis Ias 39).

    La motivazione di tale scelta è individuata nel fatto che tale comportamento ha il pregio «di fornire al lettore del bilancio una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del credito».

    La svolta rispetto al precedente orientamento non è di poco conto. In precedenza infatti l’Oic 15 consentiva (e continuerà a consentire fino a quando l’integrazione non diverrà definitiva) a fronte di cessioni che non trasferivano tutti i rischi due diversi comportamenti:

     

  • era possibile cancellare il credito o

     

  • era possibile mantenerlo in bilancio.

    Ora invece si detta una regola che obbliga alla cancellazione qualora la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

    L’integrazione cerca anche di rispondere alla domanda su come poter verificare l’effettivo o meno passaggio dei rischi. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si deve tener conto delle garanzie fornite, degli obblighi contrattuali (per esempio, l’obbligo di riacquisto al verificarsi di certi eventi), delle commissioni e delle penali dovute per il mancato pagamento, nonché delle eventuali franchigie da corrispondere ai soggetti che hanno garantito l’incasso del credito.

    Un ulteriore punto considerato è l’ipotesi in cui i rischi sono tutti sostanzialmente trasferiti, ma rimangono in capo al cedente alcuni rischi minimali. I principi contabili internazionali dettano addirittura regole ad hoc nel caso in cui i rischi siano posti a capo dei due soggetti cedenti e cessionario.

    Ciò non è ripetuto dall’integrazione al principio contabile Oic 15, ma almeno il caso del permanere dei rischi minimali è considerato. L’affermazione contenuta è quella per cui «qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito, ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste dall’Oic 19, effettuare un apposito accantonamento. I conti d’ordine danno in ogni caso evidenza dei rischi a cui la società continua a essere esposta successivamente allo smobilizzo».

    Quindi si possono così sintetizzare i punti salienti della bozza proposta dall’Oic:

     

  • il semplice trasferimento del diritto di credito non comporta la cancellazione del credito dal bilancio;

     

  • perché ciò avvenga occorre che oltre alla titolarità di ricevere i flussi finanziari siano trasferiti anche i rischi attinenti;

     

  • nel caso in cui alcuni rischi minimali non sono trasferiti il credito è cancellato ma il cedente potrebbe aver bisogno di iscrivere un fondo rischi a patto che sussistano le condizioni dettate a tal fine dall’Oic 19.

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