Il danno esistenziale non costituisce un’autonoma voce di danno risarcibile, ma un aspetto della più ampia categoria del danno non patrimoniale.
Di tale danno non va quindi tenuto conto nel determinare la somma complessivamente spettante a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, a cui va apportato un congruo aumento, in misura da determinare con riguardo alle peculiarità del caso concreto.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 12 novembre 2013 n. 25409