In ipotesi di danno cagionato dall’alunno a sé medesimo (c.d. autolesioni), l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni.
La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso, sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l’esecuzione della propria prestazione, ivi ricompreso, quindi, il cortile antistante l’edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi.
Spetta all’attore provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l’istituto ha l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile.
Nel caso, è stato riconosciuto il risarcimento per i danni occorsi ad un’alunna, la quale, mentre si trovava all’interno del piazzale antistante la scuola elementare, ove – essendo già aperti i cancelli – era stata lasciata dallo scuolabus, cadeva da un muretto delimitante l’area sottostante ove si trovava l’ingresso del seminterrato locale caldaia, riportando la frattura della tibia.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 04 ottobre 2013 n. 22752