Pagina a cura di Stefano Manzelli ed Enrico Santi  

 

I carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione, possono nuovamente circolare su strada per brevi e saltuari spostamenti, nel rispetto di alcune prescrizioni tecniche, con l’autorizzazione della Motorizzazione civile rilasciata previo benestare dell’ente proprietario della strada. Lo prevede il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2014), adottato ai sensi del comma 2-bis dell’art. 114 del codice della strada, introdotto dal decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013. I carrelli sono ricompresi fra le macchine operatrici secondo quanto previsto dall’art. 58 del codice della strada. Fino all’anno scorso la circolazione semplificata dei carrelli era stata oggetto della disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 28 dicembre 1989, emanato in forza della legge n. 38 del 10 febbraio 1982. Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 1993 del nuovo codice della strada erano stati abrogati sia il vecchio codice sia la legge n. 38 del 10 febbraio 1982. Tuttavia, il decreto ministeriale del 28 dicembre 1989 era rimasto vigente in forza dell’art. 232 comma 3, del nuovo codice della strada, che aveva fatte salve le disposizioni regolamentari previgenti.

La permanenza in vigore di tale decreto era stata confermata dal Ministero dei trasporti con le circolari n. 569/4861 del 14 giugno 1995 e n. 867/7861 del 26 aprile 1999. Poi però il Mit, con una serie di pareri rilasciati fra aprile e giugno 2013 aveva ha fatto improvvisamente retromarcia ritenendo che con l’abrogazione della legge n. 38/1982 fossero venuti meno i presupposti normativi in base ai quali era stato adottato il decreto ministeriale del 28 dicembre 1989, che consentiva l’autorizzazione della breve e saltuaria circolazione stradale dei carrelli senza necessità di immatricolazione.

Successivamente, il Ministero dei trasporti, con la circolare n. 26363 del 25 ottobre 2013, aveva confermato e ribadito che, per uscire dall’area aziendale e circolare in strada, i carrelli elevatori devono essere immatricolati e muniti di targa. A distanza di due mesi, però, il decreto legge «Destinazione Italia» (il n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito in legge nei giorni scorsi) ha aggiunto all’art. 114 del codice della strada il comma 2-bis, disponendo che con un decreto ministeriale devono essere stabilite le prescrizioni per la circolazione su strada dei carrelli per brevi e saltuari spostamenti, senza obbligo di immatricolazione. Il decreto è stato adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 14 gennaio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2014. Il decreto prevede che i carrelli di cui all’art. 58, comma 2, lettera c), del codice della strada, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati a operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi e aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere a operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico nel rispetto di alcune prescrizioni tecniche e alla velocità massima di 10 km/h. In particolare, il carrello deve essere munito di:

– scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i dati tecnici;

– dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici;

– pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse per segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento o le parti a sbalzo di sezione ridotta;

– almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro;

– dispositivo tergicristallo, se presente la cabina con parabrezza;

– sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;

– certificazioni di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;

– simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/Ce.

Inoltre, il carrello deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente, a meno che siano rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non ecceda di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. L’autorizzazione alla circolazione del carrello per brevi e saltuari spostamenti viene rilasciata dall’Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, in seguito a istanza dell’interessato e previo benestare dell’ente proprietario della strada. L’autorizzazione ha la validità massima di un anno ed è prorogabile.

Il decreto ministeriale prevede che restino in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al decreto del 28 dicembre 1989, con la possibilità di prorogarle con le medesime modalità vigenti al momento della precedente autorizzazione, a condizione che la stessa non sia scaduta prima del 31 dicembre 2007.

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