La Tobin tax imbarca tutto, anche i titoli di stato e persino gli strumenti del mercato monetario (pronti contro termine) se scambiati sul mercato secondario. La commissione europea ha adottato ieri una nuova proposta di direttiva sull’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax diversa da quella approvata in Italia con la legge di stabilità). Nel testo sono previste delle esenzioni. Si tratta della Banca centrale europea e i due Fondi di salvataggio dell’Eurozona, Efsf ed Esm, così come per tutte le transazioni correlate alla politica monetaria, al rifinanziamento e la gestione dei debiti sovrani (cioè le emissioni dei titoli di Stato). I dettagli dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Itf) da introdurre nel quadro di una cooperazione rafforzata sono stati precisati in una proposta adottata ieri dalla Commissione. È mantenuto l’approccio di assoggettare tutte le transazioni per le quali esista un collegamento con la zona di applicazione della Itf (“zona Itf»). Le aliquote restano fissate allo 0,1% per le azioni e obbligazioni e allo 0,01% per i derivati. Secondo le previsioni della commissione, una volta applicata dagli 11 Stati membri, questa imposta sulle transazioni finanziarie dovrebbe produrre entrate di 30-35 miliardi di euro l’anno. Dall’Italia è atteso un contributo pari a circa il 18-19% degli incassi. La proposta segue l’accordo raggiunto il mese scorso dai ministri delle finanze dell’Ue per consentire agli 11 stati membri (Italia, Germania, Francia, Belgio, Estonia, Grecia, Spagna, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia) di procedere all’introduzione di una Itf nel quadro di una cooperazione rafforzata. Entrando nel dettaglio la base imponibile è ampia. Sono, infatti, previste reti di sicurezza contro il trasferimento delle attività del settore finanziario. Si applicherà, inoltre, il «principio di residenza». Ciò significa che l’imposta sarà dovuta se una delle parti della transazione è stabilita in uno Stato membro partecipante, indipendentemente dal luogo in cui l’operazione ha luogo. Ciò vale sia se un ente finanziario coinvolto nell’operazione è esso stesso stabilito nella zona Itf, sia se tale ente agisce per conto di una parte stabilita in tale zona. Fissata anche una regola per evitare l’elusione di imposta. Nella direttiva si aggiunge il cosiddetto principio di emissione. Gli strumenti finanziari, in buona sostanza, emessi negli 11 stati membri saranno tassati quando sono negoziati, anche se quanti li negoziano non sono stabiliti nella zona Itf. Inoltre sono state introdotte norme ad hoc per la prevenzione degli abusi. Mantenendo l’impianto presente anche nella precedente proposta, al fine di proteggere l’economia reale la Itf non si applicherà alle attività finanziarie quotidiane dei cittadini e delle imprese (ad esempio a prestiti, pagamenti, assicurazioni, depositi). Né si applicherà alle tradizionali attività bancarie d’investimento nel quadro della raccolta di capitali o alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito di ristrutturazioni. La proposta esclude inoltre le attività di rifinanziamento, la politica monetaria e la gestione del debito pubblico. Pertanto, le operazioni effettuate con le banche centrali e la Bce, con la European financial stability facility e con il meccanismo europeo di stabilità, e le operazioni con l’Unione europea sono esonerate dall’imposta.
La Commissione ha indicato che, se il gettito fosse in proporzione alle dimensioni di ciascuna economia partecipante, l’Italia avrebbe circa il 18,9% dei 30-35 miliardi all’anno attesi per tutta la zona Ftt, la Germania il 30,5%, la Francia il 21,6% e la Spagna il 14%.La Commissione conta di completare l’iter di approvazione entro gennaio 2014 mentre in Germania l’attuazione è stata già prevista per il 2016.