Nel caso in cui si assuma di essere stati vittime del furto della propria auto e ci si limiti a produrre in giudizio la sola denuncia di furto presentata avanti i Carabinieri, tale produzione non può ritenersi sufficiente ad assolvere il relativo onere probatorio non rivestendo la denuncia di furto alcun valore probatorio circa la veridicità dei fatti in essa denunciati, ma solo della provenienza delle dichiarazioni rese al Pubblico Ufficiale.
Infatti se di fronte della precisa contestazione da parte della compagnia assicuratrice del fatto costitutivo della domanda risarcitoria accompagnata da elementi fortemente indiziari circa la non veridicità dell’effettiva sottrazione dell’autovettura, non si forniscono elementi di contrario avviso né si chiede di provare attraverso deduzioni istruttorie l’effettivo accadimento dei fatti ed in particolare non si spiega la circostanza di evidenza fattuale relativa al rinvenimento del possesso dell’autovettura rubata nelle mani di soggetti terzi, alcuni dei quali pregiudicati, in data ben anteriore al denunciato furto ed in territorio estero, tali emergenze incontestate, unitamente all’assenza di elementi probatori circa l’effettuazione del furto al di là della sola denuncia, inducono a ritenere non provati i fatti costitutivi della domanda di indennizzo, senza trascurare di evidenziare le notevoli perplessità circa l’effettiva realizzazione del furto ingenerate dal complessivo quadro probatorio, cosicché la domanda attrice deve essere respinta. (C.D.)
Tribunale di Milano – sez. XII civ. – n. 4606 –19 aprile 2012