Il ministero dei trasporti di concerto con quello dello sviluppo economico ha emanato il decreto 25 gennaio 2013, che fa seguito alla legge 27 del 24 marzo 2012 recante la conversione del dl 1 del 24 gennaio 2012 e che ha innestato nel codice delle assicurazioni private la possibilità di installare a bordo dei veicoli a motore delle speciali scatole nere in grado di contrastare le truffe assicurative, con potenziali benefici economici per i contraenti disponibili alla trasparenza.
Con questo decreto vengono individuati i dispositivi e le loro funzioni minime.
Vengono definiti meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, specifica l’art. 1, «i dispositivi sigillati, alimentati e solidalmente ancorati ad elementi fissi e rigidi del veicolo stesso». Questi sistemi devono in pratica monitorare in tempo reale la velocità del mezzo, una diagnostica da remoto dello stesso trasmettendo anche periodicamente tutte le informazioni immagazzinate.
La messa a regime di questi sistemi è però condizionata da un ulteriore decreto e da un regolamento Isvap.
Art. 1
(Individuazione dei dispositivi e funzioni minime)
Ai fini del presente decreto sono definiti meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo i dispositivi, sigillati, alimentati e solidalmente ancorati ad elementi fissi e rigidi del veicolo stesso, che:
a) consentono la determinazione continuativa nel tempo di posizione e velocità del veicolo;
b) consentono la determinazione continuativa nel tempo del profilo accelerometrico del moto del veicolo;
c) consentono la diagnostica da remoto dell’integrità funzionale del dispositivo;
d) garantiscano l’incorruttibilità del dato raccolto con una percentuale superiore al 99%;
e) consentano la tempestiva individuazione di malfunzionamenti o di tentativi di manomissione fisica o logica non autorizzati;
f) consentono la trasmissione wireless bi-direzionale con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
g) consentono la trasmissione periodica sicura delle informazioni immagazzinate.
Art. 2
(Dotazione dei dispositivi)
Affinché le suddette funzioni possano efficacemente essere assolte dai meccanismi elettronici di cui al presente decreto, è richiesto che all’interno dei suddetti dispositivi siano presenti:
a) un ricevitore elettronico GPS, compatibile con la nuova costellazione Galileo, per la geo-radiolocalizzazione terrestre tramite rete di satelliti artificiali;
b) un accelerometro triassiale con bassa distorsione, elevata tolleranza agli shock, stabilità termica;
c) un dispositivo di telefonia mobile General Packet Radio Service (GPRS) per la trasmissione dati tramite rete GSM – UMTS;
d) un banco di Memoria flash e uno di memoria RAM per la memorizzazione dei dati raccolti nell’intervallo di tempo intercorrente tra due trasmissioni successive dei dati;
e) un dispositivo di comunicazione wireless bi-direzionale con antenna integrata dedicato alla comunicazione con altri dispositivi installati a bordo del veicolo;
f) una batteria ricaricabile.
Art. 3
(Entrata in vigore)
L’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è subordinata alla emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1-ter dell’articolo 32 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché del Regolamento ISVAP di cui al comma 1-bis del già citato articolo 32, secondo le modalità ivi previste.