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Dai dubbi sul sistema di responsabilità ad un doppio trattamento per i pazienti soggetti a sperimentazione clinica?

Autori: Riccardo Tacconi e Roberta Tacconi
ASSINEWS 239 – febbraio 2013

Legge 8 novembre 2012, n. 189

1) I dubbi
La legge 8.11.2012 n. 189 ha già dato adito ad una serie di discussioni sulla corretta interpretazione dell’art. 3, ai commi 1) e 3) che riportiamo brevemente

Art. 3 – (Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie)

Comma 1: L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

Comma 3: Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo.CONTENUTO A PAGAMENTO
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Riccardo Tacconi
Esperto giuridico-assicurativo, ex direttore del Casualty
Dept. Di HDI-Gerling Italia
Roberta Tacconi
Responsabile sinistri Synkronos Italia srl