Dopo l’entrata in vigore del d.l. 179/2012, che prevede la permanenza della tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza della polizza auto nonostante il divieto del tacito rinnovo (e quindi la risoluzione del contratto alla sua scadenza naturale di un anno), rimaneva il problema, per l’automobilista, che circolando con contrassegno scaduto poteva incorrere in sanzioni da parte delle forze dell’ordine, nonostante il decreto indichi che la garanzia prestata con il precedente contratto resta operante per quindici giorni dopo la scadenza, fino all’effetto della nuova polizza.
Ora gli ritardatari possono invece dormire sonni più tranquilli, dal momento che il ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013 ha specificato che «per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti».
Quindi, mentre la precedente disposizione imponeva alla polizia stradale di verificare sempre la continuità della copertura assicurativa, la nuova previsione è molto semplificata.
Non è quindi più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del cds la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.