Il credito da risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell’autovettura incidentata, è suscettibile di cessione ex artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c. auto.
Cass. Civ., 10 gennaio 2012, n. 51