DI DOMENICO COMEGNA

Il 16 maggio è il primo appuntamento degli artigiani e commercianti con la contribuzione Inps 2012. Lo ricorda la circolare n. 14./2009, dove si registra l’aumento delle aliquote deciso con la manovra Monti (art. 24, comma,22, della legge n.214/2011) che porterà gradualmente il peso sulle categorie degli autonomi al 24% del reddito prodotto. L’aliquota contributiva degli artigiani, che deve essere corrisposta mediante modello F24, quest’anno è fi ssata al 21,30%; mentre quella dei commercianti al 21,39%. La quota dei commercianti contiene al suo interno una maggiorazione pari allo 0,09% (prorogata sino al 2014 dall’art. 35 della legge n. 183/2010), destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi (art. 5, dlgs. 207/1996) che interviene nei confronti dei soggetti che hanno cessato l’attività (e restituito la licenza), riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione Inps per la durata massima di tre anni. La base imponibile sulla quale devono essere calcolati i contributi dovuti da artigiani e totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fi ni fi scali prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto di un minimale e di un massimale previsti dalla legge n. 233/1990. Come base imponibile «provvisoria», ai fi ni del pagamento della contribuzione alle varie scadenze, occorrerà fare riferimento al reddito d’impresa da denunciare al Fisco per l’anno 2011. I versamenti effettuati durante il 2012 costituiscono un acconto, il cui conguaglio (sulla base del reddito defi nitivo 2011) andrà effettuato nella primavera del 2013. Per quest’anno fi ni calcolo della contribuzione dovuta all’Inps è di 14.930 euro. Il contributo minimo, comprensivo della quota del contributo di maternità, è così articolato: per gli artigiani è di 3.187,53 euro per titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni (2.739,63 euro per i minori di 21 anni); per i commercianti è di 3.200,96 euro per titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni (2.753,63 euro per i minori di 21 anni). Per il 2012 il massimale di reddito annuo è pari a 73.673. Occorre precisare inoltre che l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva (legge n. artigiani e commercianti. Per il 2012 anche le due categorie di autonomi devono versare il 21,30 o 21,39% (18,30 o 18,39%, i giovani collaboratori) sul reddito d’impresa fi no a 44.204 euro («tetto pensionabile »), e 22,30 o 22,39% (19,30 o 19,39%, i giovani collaboratori) sull’eventuale quota eccedente, fi no al massimale di 73.673 euro. Il contributo massimo dovuto per l’anno 2012 è così articolato: per gli artigiani è di 15.987,09 euro per titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni (21, 30% di 44.204 più 22,30% di 29.469 euro); per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni il contributo è ridotto a 13.776,85 euro annui; per i commercianti è di 16.053,34 euro annui per i titolari e i collaboratori di età superiore ai 21 anni (21,39% di 44.204 euro più 22,39% di 29.469 euro); per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a 13.843,15 euro annui. Il massimale contributivo/ pensionabile (non frazionabile a mese) che si applica agli iscritti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità assicurativa alla data del 31 dicembre 1995, per l’anno 2012 risulta pari a 96.149 euro. Il contributo di maternità, per effetto dell’art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 (la Finanziaria 2000), è pari a 0,62 euro mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. Questo il calendario: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento dell’Irpef in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2011, primo e secondo acconto 2012. © Riproduzione riservata