DI DUILIO LIBURDI

I contribuenti nei confronti dei quali non risulta possibile prelevare l’imposta di bollo sui conti scudati saranno segnalati nel modello 770 da presentare nel corso del 2013. In caso di trasferimento delle somme oggetto di scudo presso un intermediario diverso da quello che ha ricevuto la dichiarazione riservata, è tale ultimo intermediario che dovrà applicare il relativo prelievo. Una suddivisione tra intermediari si verifi cherà nel caso in cui sia avvenuto un trasferimento ma, in parte, sia stata mantenuta la secretazione. Sono queste alcune delle indicazioni che emergono dalla lettura del provvedimento dell’agenzia delle entrate attuativo delle disposizioni di cui all’art. 19, commi da 6 a 12 del dl. 201/11 in materia di prelievo straordinario sulle attività finanziarie oggetto di scudo fi scale. I versamento delle somme dovute è previsto entro il prossimo 16 febbraio e in tal senso si esprime il provvedimento dell’amministrazione fi nanziaria ma, evidentemente, è ormai chiaro a tutti che la data slitterà di qualche mese. Basti pensare che il provvedimento viene uffi – cializzato a soli due giorni dalla ipotetica scadenza (si veda articolo a fi anco). L’imposta annuale sulle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale mediante rimpatrio. Il primo aspetto riguarda, ovviamente, il prelievo a regime introdotto sulle attività fi nanziaria emerse con lo scudo fi scale e che sono ancora oggetto di segregazione. In relazione a tale ipotesi viene introdotta una imposta di bollo speciale annualmente dovuta e che viene prelevata dagli intermediari con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il versamento relativo al periodo d’imposta 2011, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011. L’imposta riguarda le sole attività fi nanziarie oggetto delle operazioni di emersione attraverso la procedura del rimpatrio (fisico e “giuridico”) e che sono ancora detenute in regime di riservatezza al 6 dicembre 2011, con riferimento al primo anno di applicazione, e al 31 dicembre per gli anni successivi. L’imposta è calcolata sull’ammontare delle somme e sul valore di mercato delle attività fi nanziarie alla data di riferimento e, in mancanza del valore di mercato, sulla base del valore nominale ovvero quello di rimborso di tali attività ed è al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata in base alle disposizioni ordinarie. Imposta straordinaria sui prelievi delle attività oggetto di emersione. L’art. 19, c. 12, del dl. 201/11 prevede inoltre che per le attività fi nanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari al 10 per mille. L’imposta si applica sulle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data del prelievo o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso. Le indicazioni per gli intermediari. Gli intermediari che hanno ricevuto la dichiarazione riservata: provvedono a trattenere l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione e l’imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente. Anche le imprese di assicurazione sono interessate nel caso in cui le attività rimpatriate, o comunque parte di esse, siano state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza; – nei confronti degli intermediari vi è l’obbligo di segnalare i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate. Tale segnalazione avverrà con il modello 770 ordinario da presentare nel 2013 e, nei confronti di tali contribuenti, l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14 del dpr n. 602 del 1973. Tale segnalazione è altresì dovuta qualora il contribuente abbia chiuso il conto segretato tra il 7 e il 31 dicembre 2011 e non abbia fornito la provvista per il pagamento dell’imposta “ordinaria”. Il provvedimento afferma poi che: se il contribuente detiene il conto segretato presso il medesimo intermediario con il quale è stata effettuata la procedura del rimpatrio delle attività fi nanziarie, tale intermediario è tenuto a prelevare l’imposta di bollo speciale annuale e l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi; se il conto è stato trasferito presso altro intermediario ed è ancora riservato, è tale secondo intermediario che effettua il prelievo; se invece con il trasferimento è venuta meno la riservatezza l’imposta ordinaria non è dovuta, e l’intermediario segnala il contribuente all’Amministrazione Finanziaria; nel caso in cui il contribuente abbia trasferito parte delle attività detenute nel conto segretato presso altro intermediario in un conto non segretato, l’intermediario presso cui è detenuto il conto segretato applica l’imposta ordinaria sulle attività fi nanziarie ancora segretate e quella straordinaria sulle attività fi nanziarie eventualmente trasferite o prelevate. In ogni caso, il contribuente può evitare la segnalazione fornendo la provvista all’intermediario per il pagamento. Inoltre, per l’omesso versamento delle suddette imposte si applica a carico del contribuente una sanzione pari all’importo non versato. © Riproduzione riservata