DI LUIGI CHIARELLO

I massimali delle polizze agricole agevolate fissati per decreto. Così come i prezzi massimi di riferimento di prodotti, strutture aziendali e costi di smaltimento delle carcasse animali. Con un decreto datato sette febbraio 2012 e con una tempestività non da poco, vista l’emergenza clima che sta falcidiando le attività del primario, il ministro delle politiche agricole, Mario Catania, ha fissato i valori di riferimento per la stipula delle polizze anticalamità e non solo. Attenzione, però. Si tratta di prezzi massimi a cui, in sede di stipula, le parti contraenti potranno anche derogare. Decidendo piuttosto di applicare prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali del mercato. Con un altro decreto, datato questa volta 18 gennaio 2012, Catania ha disegnato il piano assicurativo nazionale per l’agricoltura 2012. È stato stilato un elenco dei prodotti agricoli, delle strutture aziendali, delle avversità atmosferiche, delle fitopatie, degli attacchi parassitari e delle malattie animali assicurabili con polizze agevolate. Siano esse polizze monorischio o polizze multirischio. Ma andiamo con ordine, partendo dal secondo decreto sul piano assicurativo agricolo nazionale. POLIZZE AGEVOLATE. Il primo decreto del ministero delle politiche agricole, quello del 18 gennaio scorso (prot. 1324), spiega che le polizze agevolate dallo stato vanno stipulate applicando prezzi unitari di mercato stabiliti per decreto dal ministro. Come detto si tratta di valori assicurabili calcolati in base a produzioni vegetali, costi per il ripristino di strutture aziendali danneggiate e costi per lo smaltimento delle carcasse di animali morti. Ma non solo. Le polizze potranno coprire anche i mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie. Le tipologie colturali delle specie vegetali assicurabili sono elencate in un elenco nel corpo del decreto. Così come vengono elencate anche le singole avversità atmosferiche, le fi topatie, gli attacchi parassitari e le epizoozie da cui è possibile difendersi con polizze monorischio agevolate. Mentre sono disponibili le polizze multirischio per la copertura assicurativa sulle rese, finalizzata a garantire la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche. La copertura assicurativa delle multirischio ha una durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. E tutela sia da avversità atmosferiche sia da danni da fi topatie e attacchi parassitari. Per le polizze che comprendono, invece, due o più eventi dannosi, il dicastero guidato da Catania ha previsto polizze pluririschio. Solo attraverso di esse possono, per esempio, essere assicurate le strutture aziendali. La copertura assicurativa, comunque, è sempre riferita all’anno solare o all’intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento. E, nel contratto assicurativo devono sempre essere riportati, per ogni garanzia e bene interessato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l’importo del premio, la soglia di danno e la franchigia. Non solo. Appezzamenti delle singole colture e strutture inserite nei contratti assicurativi vanno sempre individuati catastalmente. E devono sempre essere coerenti con quanto previsto dal piano colturale inserito nel fascicolo aziendale dell’impresa agricola. Per quanto riguarda, invece, l’entità delle agevolazioni sui premi, essa viene decisa in base a parametri contributivi Ismea. Ma la misura del contributo viene stabilita a consuntivo dal Mipaaf, anche in base alle sue disponibilità di bilancio I PRESSI MASSIMI. Servono come parametro di riferimento per la stipula delle polizze agevolate dal piano assicurativo nazionale 2012. Il decreto prevede testualmente che, per il riso da seme, il prezzo unitario stabilito per la varietà corrispondente possa essere maggiorato fi no a € 7,75 il quintale. Al certifi cato di polizza dovrà però essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli che le regioni devono effettuare. Per le produzioni bio, invece, il prezzo massimo stabilito per il prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, potrà essere maggiorato, a fi ni di polizza assicurativa, fi no al 20%. A riguardo, però, al certifi cato di polizza dovrà essere allegato anche l’attestato dell’organismo di controllo a valle della regione territorialmente competente. E sul certifi cato dovrà essere riportata la dicitura «produzione biologica». Il decreto Mipaaf affi da quindi un compito ai soggetti interessati alla stipula delle polizze. Costoro potranno segnalare le esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili ai tipi di prodotto contenuti nel dm, inviando una mail all’indirizzo cosvir7@mpaaf.gov.it. © Riproduzione riservata