DI DEBORA ALBERICI

L’imprenditore deve mettere a disposizione dei lavoratori solo macchinari di «ultima generazione», altrimenti risponde degli infortuni. Non solo: dev’essere sempre informato «sulla migliore tecnologia ». Il giro di vite sulla sicurezza lo ha fi rmato ancora una volta la Corte di cassazione che, con la sentenza 6854 del 21/2/2012, ha confermato la condanna per omicidio colposo nei confronti di un datore di lavoro che aveva assistito impotente all’incidente mortale di un operaio che guidava un macchinario privo dell’impianto frenante idraulico (che blocca il mezzo in salita). Dunque dalle motivazioni emergono due obblighi a carico del datore. Uno di informazione circa la «migliore tecnologia» in commercio e l’altro sul fatto che deve mettere a disposizione in azienda tale tecnologia. Questa stretta del Palazzaccio risponde a un principio più generale ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al dpr 547/1955 (artt. 391-392-6) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (art. 4, dlgs 626/1994) e anche in riferimento alla norma c.d. «di chiusura del sistema» ex art. 2087 c.c.., sussiste un obbligo di predisporre le misure idonee a rendere sicuro l’espletamento dell’ attività lavorativa dei dipendenti e il controllo dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell’incolumità fi sica dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’art. 40 c.p.p., comma 2». Non è ancora tutto. «Con riferimento al giudizio controfattuale», si legge in un passaggio successivo, «si può affermare, in termini di assoluta certezza, che se la macchina messa a disposizione dell’operaio fosse stata quella di nuova generazione, dotata di un sistema frenante diverso ed effi – ciente, l’infortunio non si sarebbe verifi cato». Insomma da qui nasce l’incontrovertibile responsabilità del datore di lavoro. Questo, fra l’altro risponde anche «di mancanza di diligenza nell’attività di informazione» se non conosce l’entrata in commercio dei nuovi mezzi più sicuri. © Riproduzione riservata