“L’istituto della legge annuale sulla concorrenza è stato introdotto nel 2007 ma non era stato mai attuato. Il Decreto Legge “Cresci Italia”, per la prima volta, vi dà attuazione. Due tratti, in particolare, caratterizzano l’istituto: il carattere orizzontale e non settoriale dell’intervento e la preventiva segnalazione organica da parte dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato. Nel caso di specie, si ritrovano entrambi gli elementi. L’Autorità ha adottato la segnalazione il 5 gennaio u.s., il Governo, recependo, sviluppando e arricchendo parti significative della nostra segnalazione ha approvato il Decreto Legge n. 1/2012 che si caratterizza per l’organicità e l’ampiezza delle misure che riguardano i settori più rilevanti della nostra economia, in molti dei quali si può realizzare una significativa crescita economica.
Il Governo ha aggiunto due ulteriori elementi che non erano originariamente presenti nella fisionomia dell’istituto. Il primo è costituito dall’immediata efficacia delle misure proposte. Il secondo dalla scelta dello strumento normativo che è il decreto legge in luogo della legge. Si tratta di innovazioni importanti”. È quanto si legge nell’Audizione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato presso la 10a Commissione del Senato.
Riguardo alla parte del decreto che concerne le assicurazioni, l’Autorità si esprime così: “Maggiormente critiche appaiono, invece, le disposizioni del Decreto relative ai servizi finanziari e assicurativi”.
L’art. 28 in tema di abbinamento mutuo?polizza assicurativa sulla vita “è suscettibile di produrre effetti restrittivi in termini concorrenziali, in quanto appare favorire l’abbinamento tra servizi non necessariamente legati permettendo alle banche/assicurazioni (appartenenti al medesimo gruppo o legate da accordi di bancassurance) di estrarre più
commissioni e di godere del ridotto rischio cliente, senza alcun effetto positivo in termini di minor prezzo per il mutuatario.
Inoltre, l’offerta di due preventivi di gruppi assicurativi diversi facilita la realizzazione di intese tra operatori concorrenti (i gruppi bancari necessariamente dovranno stipulare nuovi e ulteriori accordi con compagnie che attualmente sono invece concorrenti).
Al contrario, al fine di innescare un virtuoso processo competitivo nel mercato dei prodotti assicurativi, occorrerebbe prevedere la possibilità per i richiedenti del mutuo di selezionare liberamente il prodotto che, tra quelli disponibili sul mercato in possesso delle caratteristiche preventivamente individuate e comunicate dal soggetto erogatore del mutuo,
sia maggiormente conveniente per i medesimi richiedenti.
In questa ipotesi, la configurazione dell’abbinamento mutuo?polizza assicurativa quale pratica commerciale scorretta (disposta dal comma 3?bis dell’art. 21 del Codice del Consumo) non sarebbe più necessaria alla luce della possibilità prevista per il contraente di scegliere il prodotto assicurativo da sottoscrivere in base esclusivamente alla caratteristiche dello stesso e non all’identità del soggetto erogatore.
Critica l’Autorità anche sull’articolo 34, che maggiormente interessa gli intermediari: “Da ultimo, la finalità di assicurare la concorrenza tra le imprese assicuratrici in materia di RC Auto, sottesa all’art. 34, non appare in alcun modo conseguibile dalla previsione ivi contenuta di un obbligo di confronto tra le tariffe e le condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative non appartenenti agli stessi gruppi.
La disposizione è suscettibile di disincentivare il “plurimandato” (ovvero lo sviluppo di reti di agenti con più contratti di agenzia e come tali in grado di offrire polizze di compagnie diverse con sconti e politiche commerciali in concorrenza) e, al contempo, incentivare il permanere di agenti monomandatari (quindi in esclusiva di fatto) che offrono il solo prodotto della compagnia della quale sono agenti, dopo aver semplicemente scaricato (senza pertanto alcun vero confronto concorrenziale) le offerte già disponibili al pubblico su Internet di altre compagnie”. Infatti, secondo l’Agcm, in tal modo “non sembra potersi innescare alcun pieno processo competitivo, che al contrario può avvenire esclusivamente attraverso lo sviluppo di reti di agenti realmente plurimandatari, come tali in condizioni di comparare a vantaggio della domanda e delle sue esigenze la miglior polizza qualità/prezzo (ovvero rischi assicurati e contenuto polizza con tariffa)”.
Il testo integrale dell’audizione si può leggere nell’allegato.