Il 27 gennaio scorso, sulle pagine di ItaliaOggi, è stato pubblicato un articolo dal titolo «Copertura Assicurativa, gli ordini non sono impreparati», nel quale si riferiva che le Istituzioni dell’Avvocatura si stavano attivando per trovare un’adeguata soluzione per i professionisti. L’articolo prendeva spunto dal dl n. 1/2012 recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», nel quale, all’art. 9, comma 3, è scritto che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale». Stante la formulazione della norma, sia nell’ipotesi che il compenso del professionista non sia pattuito nella forma indicata, sia in caso di mancata indicazione dei dati della polizza professionale, l’inottemperanza costituisce un illecito disciplinare. Sin dal dicembre 2001, Cassa Forense aveva inteso stipulare, a condizioni molto vantaggiose, una polizza professionale con una primaria compagnia di assicurazione in favore di tutti gli iscritti agli Albi degli avvocati e ai Registri dei praticanti avvocati, a cui avevano aderito quasi 45 mila iscritti. Il consiglio di amministrazione di Cassa Forense, nella seduta del 24 novembre u.s., si è premunito di rinnovare, anche sulla base delle disposizioni contenute nel dl n.138/2011, detta convenzione. L’aggiornamento della convenzione in essere riqualifica le condizioni per offrire in tutte le opzioni un livello di copertura e protezione adeguate al contesto attuale. Sono state, inoltre, introdotte ulteriori nuove garanzie assicurative opzionali, richieste dall’Avvocatura, a copertura delle attività del professionista svolte nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari, le attività di custode giudiziario e l’attività di mediatore. Rispetto alla iniziali condizioni previste dalla convenzione, sono stati, inoltre, introdotti nuovi massimali di copertura (c.d. massimali superiori). Ulteriori informazioni relative alla convenzione sono disponibili sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it. Nunzio Luciano, vicepresidente vicario della Cassa Forense