DI ANTONIO CICCIA E ALESSIO UBALDI
Se lalunno si infortuna durante lorario scolastico (anche da solo) ne risponde la scuola. La responsabilità, inoltre, non è di tipo extracontrattuale, ma contrattuale. É, quindi, la scuola a dover provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o che questo si sia presentato per un caso puramente fortuito. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24853 del 24 novembre 2011, chiamata a risolvere un litigio tra un alunno, infortunatosi durante lorario di scuola, e questultima. Capita spesso che i bambini si facciano del male tra i banchi di scuola. Nel caso sottoposto allattenzione della corte un alunno si infortuna a seguito di urto accidentale con un suo compagno. I genitori si rivolgono al giudice per ottenere un risarcimento dei danni da parte dellistituto scolastico che, però, non ne vuole sapere. In tutti i gradi di giudizio la domanda di risarcimento verrà negata perchè le modalità dellincidente convincono i giudici a credere che si trattasse di un caso fortuito, come tale fuori dalla portata della vigilanza degli insegnanti. La sentenza merita attenzione perchè contiene un principio fondamentale. La responsabilità della scuola e dellinsegnate non è di tipo extracontrattuale, ma contrattuale. Per la Corte, infatti, non si tratta di un fatto illecito risarcibile ai sensi dellarticolo 2048 del codice civile che disciplina la responsabilità di genitori, tutori, precettori e maestri darte per i danni riportati alle persone soggette alla loro tutela. Trova, invece, applicazione larticolo 1218 dello stesso codice che disciplina, più in generale, la comune responsabilità contrattuale. Certo per avere responsabilità contrattuale ci vuole un contratto e anche su questi la Cassazione chiarisce le cose. Con la scuola il contratto si conclude al momento delliscrizione di inizio anno; con linsegnate il contratto si conclude tacitamente in quanto per il solo fatto che lallievo è affi dato alle sue cure. La responsabilità è contrattuale e, quindi, la famiglia può limitarsi a provare lesistenza del danno mentre sarà la scuola a dover provare di non avere torto, dimostrando di aver adempiuto diligentemente alle proprie obbligazioni previste dal contratto.