Imposta di bollo

L’art. 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 (recante la c.d. manovra Monti) è intervenuto sulla disciplina dell’imposta di bollo, ridefinendone l’ambito applicativo, sia oggettivo che soggettivo, in modo da incidere significativamente

sul settore assicurativo, con riguardo al quale assume importanza particolare la sostituzione del comma 2-ter dell’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e l’integrazione della Nota 3-ter di tale articolo.

La nuova versione del citato comma 2-ter introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un prelievo dell’1 per mille annuo (1,5 per mille a decorrere dal 2013) sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, stabilendo che detta imposta è dovuta, per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.

Per effetto dell’integrazione della predetta Nota 3-ter viene disposto che:

– la comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di  redazione e che l’imposta è comunque dovuta una volta all’anno o alla chiusura del rapporto;

– se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo è rapportata al periodo rendicontato;

– l’imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro e, per il solo anno 2012, nella misura massima di 1.200 euro.

L’ANIA ritiene opportuno indicare in una circolare sinteticamente le problematiche che al momento sembrano più rilevanti e urgenti, problematiche che l’associazione ha segnalato al Dipartimento delle finanze e agli uffici dell’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dei Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate che dovranno stabilire le modalità di attuazione della normativa in esame.

Da colloqui intervenuti con il Sottosegretario all’economia e alle finanze ci dovrebbe essere la disponibilità ad inserire

nell’emanando decreto di attuazione una disposizione che individui quale momento impositivo quello della scadenza o del riscatto della polizza, da intendere, a nostro avviso, anche quale riscatto parziale. E’ evidente che tale impostazione consentirebbe di superare una delle più rilevanti difficoltà applicative, quella cioè dell’assolvimento annuale dell’imposta e del recupero della stessa dagli assicurati, in quanto le imprese di assicurazione non hanno, nel

rapporto con i propri clienti, la possibilità di prelevare l’imposta da un conto corrente di appoggio.

Ove la soluzione prospettata, quella cioè di applicare l’imposta solo alla scadenza della polizza, non fosse adottata, le imprese, tenute a versare l’imposta di bollo, dovrebbero conseguentemente ridurre annualmente gli impegni nei confronti degli assicurati, per evitare pregiudizi di carattere finanziario. A tal fine sarebbero necessari interventi normativi e/o regolamentari da parte dell’ISVAP.

In ogni caso l’ANIA ritiene che, pur in mancanza del decreto attuativo e della circolare illustrativa, sia necessario provvedere ad addebitare il bollo sulle rendicontazioni relative ai riscatti/prestazioni pagati a partire dal 1° gennaio 2012, al fine di evitare che l’impresa resti incisa dal tributo, considerato che la rivalsa in materia di imposta di bollo è solo facoltativa.

Tipologia delle polizze che rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta di bollo

Il tenore letterale della disposizione stabilisce che sono oggetto del prelievo gli strumenti e i prodotti finanziari. Pertanto, per quanto riguarda le imprese di assicurazione, l’ANIA ritiene che debba farsi riferimento ai prodotti finanziari di cui all’art. 1, comma 1, lettera w-bis), del Testo Unico della finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), cioè alle polizze di assicurazione sulla vita unit e index linked e alle operazioni di capitalizzazione di cui rispettivamente ai rami III e V, fatta eccezione per le forme pensionistiche individuali di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005.

Fondi pensione e fondi sanitari integrativi

Un’ulteriore fattispecie che va opportunamente analizzata riguarda l’esclusione dal tributo operata dall’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 nei confronti dei fondi pensione e dei fondi sanitari.

Se, come appare logico, la norma intende evitare che il bollo vada a colpire settori particolarmente delicati quali la previdenza complementare e la sanità integrativa, l’ANIA ritiene che si sia voluto escludere dal tributo sia le certificazioni/rendicontazioni emesse dagli enti in questione o da altri soggetti (ad esempio, la Compagnia assicurativa per il fondo pensione interno) nei confronti degli iscritti, sia quelle da essi ricevute, come ad esempio le rendicontazioni della compagnia assicurativa che gestisce attraverso polizze di ramo III un fondo pensione o il rendiconto del contratto di capitalizzazione (ramo V) stipulato dal Fondo Nazionale Long term care – che è fondo sanitario integrativo per eccellenza, occupandosi della copertura della non autosufficienza – per garantire un’efficiente gestione finanziaria delle risorse destinate agli impegni verso gli aderenti.

Prelievo dell’imposta e recupero in capo agli assicurati

Il problema relativo al recupero dell’imposta in capo agli assicurati è naturalmente condizionato dall’impostazione che verrà adottata nel decreto di attuazione riguardo all’individuazione del momento impositivo. Ove l’imposta dovesse essere applicata in funzione dei rendiconti emessi in ciascun anno – anziché alla scadenza del contratto – a prescindere dalla liquidazione della prestazione, emergerebbe il problema di come recuperare l’imposta dall’assicurato, tenuto conto, come già anticipato in premessa, che le imprese di assicurazione non hanno, nel rapporto con i propri clienti, la possibilità di prelevare l’imposta da un conto corrente di appoggio.

L’ANIA ritiene che sia da escludere in ogni caso l’ipotesi di una richiesta annuale all’assicurato per il ristoro dell’imposta versata, perché i costi che ne deriverebbero sarebbero ben maggiori dell’imposta da versare.

Tenuto conto di quanto dispone il comma 2-ter dell’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, secondo cui l’imposta di bollo si applica per ogni esemplare sul valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, riteniamo che anche nel caso in cui il versamento sia effettuato alla scadenza della polizza la base imponibile annua sia il valore di riscatto. Ove il rendiconto sia riferito ad un periodo inferiore all’anno, occorrerà riparametrare la relativa imposta, anche se nella misura minima, in proporzione ai giorni compresi in tale periodo. Ad esempio, in caso di liquidazione della prestazione il 31 gennaio 2012, l’imposta si assume nella misura di 31/366 (366, se si considera che il 2012 è anno bisestile).

Polizze intermediate presso il pubblico da un SAIA

L’ANIA ha rappresentato all’Amministrazione finanziaria la necessità di chiarire che il soggetto obbligato ad applicare il bollo è in ogni caso la compagnia di assicurazione, anche quando la polizza sia stata intermediata presso il pubblico da

un soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa (SAIA) ai sensi del Regolamento Intermediari CONSOB, adottato con Delibera 16190 del 29 gennaio 2007 e aggiornato con delibera 17581 del 3 marzo 2010, al fine di evitare che

l’imposta venga addebitata due volte sullo stesso presupposto.

Infatti, nel caso in cui il prodotto assicurativo venga intermediato per il tramite di un SAIA, si potrebbe verificare che, oltre alla comunicazione inviata direttamente dalla compagnia al cliente, venga effettuata una comunicazione anche da tale soggetto, nell’ambito del contratto di consulenza, con cui viene rappresentata al cliente la ripartizione del portafoglio degli strumenti e prodotti finanziari, e tra questi la polizza assicurativa.

Polizze unit linked e rendicontazione delle SGR: possibile duplicazione d’imposta

Viene segnalata una possibile duplicazione di imposta relativamente alle polizze unit linked, che si realizzerebbe a motivo dell’effetto cumulato dell’imposta di bollo dovuta in sede di rendicontazione da parte della SGR che gestisce il fondo comune (le cui quote vanno a comporre l’attivo sottostante alla polizza) e dell’imposta di bollo dovuta sul rendiconto emesso dalla compagnia di assicurazioni.

Tale effetto deteriore non sarebbe in alcun modo giustificabile in quanto causerebbe un trattamento differenziato non soltanto fra prodotti assicurativi e altri investimenti, ma anche fra diverse tipologie di prodotti assicurativi (ad esempio unit linked “costruite” con o senza quote di OICR).

A tale proposito l’ANIA ritiene che sia di ausilio la nozione di clientela recata dal Provvedimento della Banca d’Italia 29 luglio 2009 (sostituito dal Provvedimento 9 febbraio 2011), relativo alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, già fatta propria dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 40/E del 2011, secondo cui non rientrano nella definizione di cliente, tra gli altri soggetti ivi indicati, le imprese di assicurazione.

Tale nozione dovrebbe consentire di escludere l’applicazione del bollo sulle rendicontazioni effettuate dalle compagnie nei confronti degli altri soggetti indicati nel citato Provvedimento (ad esempio banche) non considerati clienti.

Rendiconto unico per più polizze stipulate con lo stesso assicuratore

L’ANIA ha rappresentato agli uffici dell’Amministrazione finanziaria anche la necessità che sia evitata, per un soggetto che detiene n polizze presso lo stesso assicuratore, l’applicazione dell’imposta minima per ciascuna delle polizze

possedute con un onere superiore a quello che sarebbe sostenuto da chi possiede un unico contratto di importo equivalente alle n polizze di cui sopra. Induce a tale soluzione anche la considerazione che l’imposta di bollo, introdotta dal provvedimento in esame, è nella sostanza un’imposta patrimoniale. È stato proposto, quale soluzione operativa, di procedere ad applicare l’imposta minima alla prima rendicontazione, escludendo l’applicazione del bollo sulle altre rendicontazioni, naturalmente fino a capienza dell’imposta minima.

Decorrenza della disposizione

Il problema relativo alla decorrenza del “nuovo” tributo sembra trovare soluzione nella circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011 nella quale, a commento delle disposizioni relative all’applicazione dell’imposta di bollo sui depositi dei titoli introdotte dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che “per ragioni di certezza e trasparenza dell’obbligazione tributaria, … per data di emissione della comunicazione debba essere considerata quella di chiusura del rendiconto“. Da tale impostazione si evince come la norma riguardi le rendicontazioni emesse a decorrere dal 2012 e sempreché le stesse siano riferite a periodi non anteriori al 2012.

Polizze stipulate fino al 31 dicembre 2000

Com’é noto, l’art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 stabilisce che i contratti di assicurazione sono esenti da formalità di registrazione e dall’imposta di registro, nel contempo prevedendo che il pagamento dell’imposta sulle assicurazioni è assorbente dell’imposta di bollo, secondo il principio della compenetrazione. Per effetto della suddetta disposizione l’imposta di bollo risulta essere compenetrata nelle fondamentali fasi del rapporto sinallagmatico fra assicuratore e contraente, cioè a dire nelle fasi dell’acquisizione, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.

L’art. 16 in parola estende il principio della compenetrazione, oltre che al premio di assicurazione, anche alle ricevute, alle quietanze e ad ogni atto posto in essere fra assicuratore ed assicurati, fra assicuratore ed altro assicuratore (come

tipicamente avviene nei contratti di riassicurazione o di coassicurazione) e fra assicuratore e suoi intermediari e collaboratori, a prova del fatto che il legislatore ha inteso evitare ogni formalità a carico delle parti contraenti che non fosse il mero assolvimento dell’imposta all’atto del pagamento del premio, fermo restando il limite rappresentato dall’inerenza degli atti alla gestione assicurativa.

L’ANIA ritiene, pertanto, che l’attuale assetto normativo precluda l’applicazione della nuova imposta di bollo annuale nei confronti delle polizze di assicurazione ricomprese nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle assicurazioni.

Sul punto, merita rilevare che sotto il profilo giuridico anche le polizze di assicurazione e i contratti di capitalizzazione stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001 rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sulle assicurazioni, ancorché esenti (cfr. Prot. 144 del 14 aprile 2000); l’imposta di bollo su tali contratti desta quindi perplessità in quanto strumentalmente applicata quale imposta patrimoniale.

Versamento dell’imposta di bollo e dell’acconto

L’imposta di bollo, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 642 del 1972, si applica con due distinte modalità, e cioè mediante applicazione del contrassegno telematico ovvero mediante pagamento in modo virtuale. Nel primo caso, i contrassegni si acquistano presso i rivenditori autorizzati; nel secondo caso, l’imposta viene assolta in modo “virtuale” senza la materiale applicazione dei contrassegni.

In base all’art. 15 del D.P.R. n. 642 tale ultima modalità prevede che l’impresa debba presentare una preventiva richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate competente, in cui dovrà essere indicato il numero presunto di atti che saranno emessi nel corso dell’anno. Una volta concessa l’autorizzazione, l’Agenzia delle Entrate procede a liquidare in via provvisoria l’imposta di bollo dovuta nel corso dell’anno, con consegna all’impresa di un prospetto di

liquidazione in cui vengono indicati gli importi da versare alla fine di ogni bimestre ricompreso tra la data dell’autorizzazione e il 31 dicembre dell’anno in corso.

Nel successivo mese di gennaio l’ufficio liquida definitivamente l’imposta a fronte della dichiarazione del contribuente recante l’indicazione degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, imputando la differenza a debito o a

credito della rata bimestrale scadente a febbraio.

Ciò posto, e a prescindere dalla scelta che opererà l’Amministrazione finanziaria circa la tempistica dell’applicazione del tributo, riteniamo opportuno che le imprese provvedano al più presto a richiedere la predetta autorizzazione,

indicando agli uffici delle entrate l’ammontare presuntivo dei valori di riscatto dei contratti in scadenza nel corso dell’anno.

È stato in proposito rappresentato che alcuni uffici, in assenza di un apposito decreto ministeriale, ovvero di integrazioni in tal senso al decreto ministeriale 7 giugno 1973 – che, ai sensi dell’art 15, comma 1, del D.P.R. n. 642 del 1972, elenca le categorie di atti e documenti per i quali può essere consentito il pagamento in modo virtuale – non rilascerebbero alcuna autorizzazione.

L’ANIA ha al riguardo interessato l’Agenzia delle entrate che per le vie brevi ha confermato che non vi è necessità di ulteriori disposizioni amministrative, in quanto il decreto ministeriale 7 giugno 1973 sopra citato richiama ancora oggi gli atti di cui agli artt. 19 (ricevute, quietanze, note conti, fatture, distinte e simili) e 20 (estratti di conti, lettere e ricevute di accreditamento o addebitamento) della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 – fra i quali sono senz’altro da ricondurre le comunicazioni alla clientela riguardanti i prodotti finanziari – sebbene la sequenza degli articoli di tariffa sia variata nel corso degli anni.

A supporto di tale interpretazione l’Agenzia ha evidenziato che il Ministero delle finanze, con circolare n. 64 del 1992, confermò l’applicabilità del sistema di pagamento in modo virtuale per le categorie di atti e documenti indicate con

riferimento alla vigente tariffa (come modificata dal D.M. 20 agosto 1992) nei decreti ministeriali emanati in forza del primo comma dell’art. 15 … indipendentemente dalla diversa numerazione degli articoli.

Poiché gli atti in questione (ricevute, conti, note, quietanze, estratti conto, documenti di addebitamento o accreditamento, ecc.) vengono attualmente menzionati nell’art. 13 della tariffa, l’aggiunta del comma 2-ter non costituirebbe una nuova fattispecie impositiva, bensì una specificazione di categorie di atti per i quali il legislatore ha già previsto la possibilità di assolvere l’imposta in modo virtuale. Peraltro, anche nelle recenti circolari dell’Agenzia delle entrate a commento delle modifiche dell’imposta di bollo sul dossier titoli recate dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e quindi in una situazione esattamente analoga a quella di cui si tratta, è stato precisato che gli intermediari possono richiedere l’autorizzazione al pagamento in modo virtuale.

È comunque consigliabile che le imprese, in attesa di chiarimenti ufficiali e di indicazioni univoche agli uffici tenuti a rilasciare l’autorizzazione, procedano a trattenere l’imposta in sede di liquidazione della prestazione.

Per quanto riguarda i soggetti che già disponessero di un’autorizzazione al pagamento in modo virtuale, in analogia a quanto chiarito dal par. 4 della citata circolare dell’Agenzia delle entrate n. 46/E del 2011 in tema di imposta di bollo

sul deposito titoli, riteniamo che gli stessi debbano provvedere a richiedere agli uffici una riliquidazione dell’imposta in corso d’anno, tenendone altresì conto in sede di versamento di acconto per l’anno in corso.

Versamento dell’acconto

L’art 15-bis del D.P.R. n. 642 prevede che entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti autorizzati (Poste Italiane s.p.a, banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’art. 1 del D.Lgs. n. 87 del 1992) devono eseguire un versamento a titolo di acconto dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’art. 15, nella misura del 95 per cento, che per esigenze di liquidità può essere scomputato dai versamenti da effettuare a decorrere dal mese di febbraio.

L’art. 19 in oggetto, al comma 4, dispone che per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012, ai sensi dell’art. 15-bis di tale decreto, è ridotta al 50 per cento.

Pur nel carente coordinamento di quest’ultima norma con il citato art. 15-bis, che individua in maniera specifica i soggetti obbligati al versamento dell’acconto, il riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2-ter dell’art. 13

della Tariffa dovrebbe essere idoneo a ricomprendervi quelle emesse dalle imprese di assicurazione.

 

Prelievo sulle attività finanziarie detenute all’estero

L’art. 19 in esame, commi da 18 a 22, ha introdotto a decorrere dal 2011, a carico delle persone fisiche residenti in Italia, un’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero nella misura proporzionale dell’1 per mille per il 2011 ed il 2012 e dell’1,50 per mille a partire dal 2013 applicata sul valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale l’imposta, dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione; il comma 23 stabilisce che con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le relative disposizioni di attuazione, disponendo comunque che il versamento delle imposte è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento.

Polizze estere

Di particolare interesse per il settore assicurativo è l’inquadramento delle polizze emesse in Italia in regime di LPS ed in particolare la questione se le stesse rientrino nell’ambito applicativo dell’imposta di bollo o in quello dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero di cui al comma 18 dell’art. 19 in esame, stanti le diverse modalità di tassazione.

L’inquadramento di tali polizze in un ambito (quello delle attività detenute all’estero) anziché nell’altro (quello del bollo) potrebbe derivare dalla sussistenza o meno dell’obbligo di monitoraggio.

Come è noto, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui all’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e soggetti equiparati che siano fiscalmente residenti in Italia e che

detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria.

Lo stesso art. 4 dispone, al comma 4, che gli obblighi di monitoraggio previsti dai commi 1 e 2 non sussistono al verificarsi delle condizioni ivi indicate e a condizione che i redditi di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento di un intermediario residente anche nel caso in cui quest’ultimo non abbia applicato sui proventi alcuna forma di prelievo alla fonte, a titolo di imposta sostitutiva o di ritenuta a titolo d’acconto o d’imposta. In tal caso le polizze in argomento rientrerebbero nell’ambito applicativo del bollo e sarebbe agevole porre a carico dell’intermediario l’obbligo di applicare tale imposta quando eroga la prestazione.

Tuttavia, va evidenziato che tale soluzione non sarebbe percorribile nel caso in cui la delega al pagamento dei redditi venga revocata o in quello in cui alla scadenza della polizza la riscossione della prestazione non avvenga attraverso il suo intervento e comunque nel caso in cui il versamento dell’imposta sia richiesto annualmente.

In base ad altra ipotesi prospettabile le polizze in argomento potrebbero rientrare nell’ambito applicativo dell’imposta di bollo previa opzione da parte della compagnia estera ad applicare tale imposta direttamente o tramite un rappresentante fiscale, analogamente a quanto previsto dall’art. 26-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi finanziari erogati.

Diversamente, le polizze in argomento rientrerebbero nell’ambito applicativo dell’imposta patrimoniale.

La soluzione del problema non potrà che derivare dall’emanazione del decreto di attuazione previsto dal comma 5 dell’art. 19 in esame.

 

Attività finanziarie oggetto di emersione

L’art. 19 in esame reca altresì la previsione di “un’imposta di bollo speciale annuale” sulle attività oggetto di emersione ai sensi dell’art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, e degli artt. 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre

2001, n. 350.

Il comma 6 dispone in particolare che tali attività sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille e che per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.

Il comma 8 pone a carico degli intermediari di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 l’obbligo di trattenere l’imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione o di riceverne provvista dallo stesso contribuente, e di effettuare il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011. Il successivo comma 9 stabilisce che gli intermediari segnalano all’Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta con le modalità previste dal comma 8; in tal caso l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo.

Nel caso in cui dopo il 6 dicembre 2011 il contribuente abbia rinunciato alla segretazione, l’imposta di bollo speciale è comunque dovuta alla scadenza del 16 febbraio 2012, essendo commisurata, per il primo anno di applicazione, al valore esistente sul conto segretato alla data del 6 dicembre 2011.

In base al comma 12, per le attività finanziarie oggetto di emersione che alla data del 6 dicembre 2011 sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di

emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari al 10 per mille.

Come si ricorderà, le somme oggetto di emersione hanno potuto essere impiegate per la sottoscrizione di polizze di assicurazione, mantenendo il regime di riservatezza previsto per le attività oggetto di emersione (vd. nostri Prot. 72 del 14 febbraio 2002 e 344 del 20 novembre 2009). Pertanto, in attesa di conoscere le indispensabili direttive che dovranno essere impartite con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dal comma 23 dell’art. 19 per l’effettiva operatività della norma, ed in particolare l’individuazione del soggetto (l’intermediario o la compagnia) che dovrà applicare detta imposta, riteniamo che nel caso in cui l’assicurato/scudato richieda la liquidazione della prestazione, la compagnia proceda in via prudenziale a trattenere l’importo dell’imposta (10 per

mille del valore al 6 dicembre 2011) con l’impegno di versare il relativo importo entro il 16 febbraio 2012 o di retrocederlo al soggetto che verrà individuato con il citato Provvedimento.

 

Effetti dell’imposta di bollo sul reddito da assoggettare a tassazione

L’applicazione dell’imposta di bollo pone il problema di stabilire se la stessa abbia effetti ai fini della determinazione del reddito da assoggettare a ritenuta o a imposta sostitutiva.

Tenuto conto di quanto dispone l’art. 45, comma 4, del TUIR, secondo cui “I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati“, riteniamo che l’imposta di bollo, riducendo l’ammontare percepito riduca conseguentemente la base imponibile dell’imposta sui redditi. Tuttavia, considerato che in base al principio sotteso alla tassazione dei redditi di capitale, secondo cui tali redditi si assumono al lordo di qualsiasi deduzione ed onere, riteniamo prudenziale, in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, assoggettare a tassazione il reddito computato tenendo conto dell’ammontare percepito al lordo dell’imposta di bollo.

Fonte: ANIA